Convenzione Lombardia Solare
Nota informativa
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema
predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto
alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
L’Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assi-
curazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non
derivanti da innovazioni normative sono consultabili sul si-
to internet www.zurich.it.
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione
1. Informazioni generali
Il contratto di Assicurazione viene stipulato con
ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l’Italia
Sede: via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano, Italia
Telefono n. 02.59662510 – Telefax n. 02.2662.2768
Sito internet: www.zurich.it
Indirizzo e-mail: informazioni@zurich.it
Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo
Zurich Financial Services, ha la propria sede legale in Zuri-
ch House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sotto-
posta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla
regolamentazione dei servizi finanziari (IFR)
Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in
Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva
92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l’Assicurazione
diretta diversa dall’assicurazione sulla Vita, attraverso la pro-
pria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in via
Benigno Crespi 23, 20159, Milano.
Zurich Insurance plc è iscritta all’Albo Imprese ISVAP
(Elenco I) il 3/1/08 al n. 1.00066.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto di Zurich Insurance plc è di
2.356.035.829,00 euro, formato da un capitale sociale di
4.861.000,00 euro e riserve patrimoniali per
2.351.174.829,00 euro.
L’indice di solvibilità di Zurich Insurance plc, ovvero il rap-
porto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile
e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla nor-
mativa vigente riferito alla gestione di tutti i rami danni, è
del 469.5%.
Il patrimonio netto e l’indice di solvibilità sono calcolati ap-
plicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP) e la nor-
mativa regolamentare vigente in Irlanda.
B. Informazioni sul contratto
Il contratto è stipulato per una durata annuale con tacito rin-
novo.
AVVERTENZA:
In mancanza di disdetta data da una della Parti con lettera
raccomandata A/R almeno 30 giorni prima della scadenza
contrattuale, il contratto si intende tacitamente rinnovato
per il periodo di un anno e così successivamente.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 1.7 (Proroga
dell’Assicurazione e periodo di Assicurazione) delle Condi-
zioni generali di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative offerte dal contratto sono in forma
All Risks, ossia sono coperti tutti gli eventi non esplicita-
mente esclusi dagli articoli 2.2 – Esclusioni della Sezione 1
Norme che regolano l’Assicurazione dei Danni Diretti e 3.2
– Esclusioni della Sezione 2 Norme che regolano l’Assicura-
zione dei Danni Indiretti, nonché dalla previsione “L’Assicu-
razione non comprende i danni” di cui alla Sezione III
Ricorso Terzi.
In particolare:
Sezione I – Danni Diretti (vedi in particolare articolo 2.1 –
Oggetto dell’assicurazione)
Sub-sezione I – Garanzia Guasto alle Macchine e/o Feno-
meno elettrico (valida solo se espressamente richiamata sul
frontespizio di Polizza)
Sub Sezione II – Garanzia atti di terzi (valida solo se
espressamente richiamata sul frontespizio di Polizza)
Sezione II – Danni Indiretti (vedi in particolare articolo 3.1
– Oggetto dell’Assicurazione)
Sezione III – Ricorso terzi
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia ai relativi capitoli, quali
sopra richiamati, contenuti nelle Condizioni generali di As-
sicurazione.
AVVERTENZA:
Le coperture assicurative prevedono la presenza di limita-
zioni ed esclusioni che, oltre ad essere disciplinate in gene-
rale per le singole Sezioni, negli articoli:
• 1.17 – Assicurazione parziale
• 1.22 – Riduzione delle somme assicurate
delle Condizioni generali di Assicurazione;
• 2.2 – Esclusioni
• 2.3 – Delimitazioni e detrazioni
della Sezione I e
• 3.2 – Esclusioni della sezione 2
• 3.3 – Delimitazioni e detrazioni
della Sezione II
nonché:
della Sezione III Ricorso terzi “L’Assicurazione non com-
prende i danni”;
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possono trovarsi all’interno delle singole clausole/previsioni
di Polizza; in tal caso esse sono opportunamente evidenziate
con caratteri grafici grassettati.
AVVERTENZA:
Le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di
condizioni di sospensione della garanzia che possono dar
luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Inden-
nizzo, secondo la previsione dell’ articolo 1.2 – “Pagamento
del Premio e decorrenza della garanzia” delle Condizioni ge-
nerali di Assicurazione, l’art 3.6 – “Sospensione dell’Assicu-
razione” e 3.7 – “Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro”
della Sezione II “Norme che regolano l’assicurazione dei
Danni Indiretti”.
AVVERTENZA:
Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla con-
correnza di limiti di Indennizzo/Risarcimento e massimali
indicati in Polizza e possono essere soggette ad applicazio-
ne di Franchigie e/o Scoperti indicati in Polizza o previsti
nelle Condizioni di Assicurazione.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla descrizione puntuale
di ciascuna garanzia nelle Condizioni di Assicurazione.
Per facilitare all’Assicurato la comprensione dei meccanismi
di funzionamento di applicazione di Scoperti e Franchigie, si
riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche.
Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia
in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite di Inden-
nizzo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro
Danno indennizzabile: 10.000,00 euro
Franchigia: 1.500,00 euro
Indennizzo: 8.500,00 euro
Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia
in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di In-
dennizzo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro
Danno indennizzabile: 150.000,00 euro
Franchigia: 1.500,00 euro
Indennizzo: 100.000,00 euro
Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione lo Scoperto
percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta,
in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite di Inden-
nizzo
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro
Danno indennizzabile: 10.000,00 euro
Scoperto: 20% 2.000,00 euro
Minimo: 2.500,00 euro
Indennizzo: 7.500,00 euro
Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro
Danno indennizzabile: 10.000,00 euro
Scoperto: 20% 2.000,00 euro
Minimo: 1.500,00 euro
Indennizzo: 8.000,00 euro
Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto
percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta,
in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di In-
dennizzo
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro
Danno indennizzabile: 120.000,00 euro
Scoperto: 20% 24.000,00 euro
Minimo: 25.000,00 euro
Indennizzo: 95.000,00 euro
Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro
Danno indennizzabile: 120.000,00 euro
Scoperto: 20% 24.000,00 euro
Minimo: 15.000,00 euro
Indennizzo: 96.000,00 euro
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze
del Rischio – Nullità
AVVERTENZA:
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del
Rischio rese in sede di conclusione del contratto possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto alle pre-
stazioni del contratto, nonché la cessazione dell’Assicura-
zione stessa.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 1.1 “Dichia-
razioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni
generali di Assicurazione.
Il contratto non prevede casi di nullità diversi da quelli pre-
visti dalla Legge.
5. Aggravamento e diminuzione del Rischio
L’Assicurato o, per esso, il Contraente, deve dare comuni-
cazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento o di-
minuzione del Rischio.
Esempio: in caso di impianto posto su tetto di fabbricato, la
variazione di attività svolta all’interno del fabbricato stesso po-
trebbe comportare un maggior rischio di incendio (es. fabbri-
cato precedentemente adibito a deposito di mattoni viene
convertito a produzione e deposito di fuochi d’artificio)
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia agli articoli 1.4 “Aggra-
vamento del Rischio” e 1.5 “Diminuzione del Rischio” delle
Condizioni generali di Assicurazione.
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6. Premi
Il contratto prevede periodicità annuale di pagamento del
Premio con possibilità di frazionamento in più rate. In caso
di pagamento frazionato del Premio non sono previsti oneri
aggiuntivi.
AVVERTENZA:
Il Premio può essere oggetto di sconti qualora il Contraen-
te rientri in particolari categorie di soggetti per le quali la
Compagnia applica tariffe agevolate, oppure per effetto di
scontistiche concesse dalla Compagnia all’Intermediario
assicurativo e da questi gestite autonomamente.
Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dal Contraen-
te il Premio dovuto esclusivamente per il tramite dei seguen-
ti mezzi di pagamento:
• assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di
non trasferibilità, intestati alla Compagnia oppure all’In-
termediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
• bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia o all’In-
termediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
• bancomat o carta di credito/debito se disponibile presso
l’Intermediario Assicurativo;
• denaro contante per un importo massimo di 750,00 euro
annui.
7. Rivalse
La polizza non prevede rivalse.
L’articolo 1916 del Codice civile “Diritto di surrogazione del-
l’Assicuratore” prevede che la Compagnia che ha pagato l’In-
dennizzo può sostituirsi all’Assicurato nell’esercizio dei diritti
di quest’ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno.
8. Diritto di recesso
AVVERTENZA: In caso di Sinistro, la Compagnia può re-
cedere dal Contratto in un periodo compreso tra la data di
denuncia del Sinistro e il 60° giorno dal pagamento del re-
lativo Indennizzo, con preavviso di 30 giorni.
La Compagnia si impegna a rimborsare la parte di Premio net-
ta non goduta entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Si rinvia all’articolo 1.6 “Recesso in caso di Sinistro” delle
Condizioni generali di Assicurazione e 2.15 “facoltà di re-
cesso” della Sub Sezione II “Garanzia Atti di Terzi“
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’Articolo 2952, secondo comma, del Codice Ci-
vile, i diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pa-
gamento delle rate di Premio) si prescrivono in due anni dal
giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
10. Legge applicabile al contratto
Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.
11. Regime fiscale
Il Premio relativo a ciascuna garanzia prestata è soggetto alla
relativa imposta secondo le aliquote seguenti:
Sezione I – Danni Diretti: 22,25%
Sub-sezione I – Garanzia Guasto alle Macchine e/o Feno-
meno elettrico: 22,25%
Sub Sezione II – Garanzia atti di terzi: 22,25%
Sezione II – Danni Indiretti: 22,25%
Sezione III – Ricorso terzi: 22,25%
C. Informazioni sulle procedure liquidative e
sui reclami
12. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
AVVERTENZA:
Con riferimento agli artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Ci-
vile si precisa che l’Assicurazione prevede specifiche modalità
e termini per la denuncia del Sinistro.
Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidati-
ve, si rinvia agli articoli:
• 2.5 – “Obblighi in caso di Sinistro” della Sezione I –
Norme che regolano l’Assicurazione dei Danni Diretti.
• 3.7 – “Obblighi dell’assicurato in caso di Sinistro” – Sezio-
ne II – Norme che regolano l’Assicurazione dei Danni
Indiretti
13. Reclami
Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia,
all’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Inte-
resse Collettivo (ISVAP) e all’autorità irlandese competente
(Financial Service Ombudsman’s Bureau) secondo le dispo-
sizioni che seguono:
– Alla Compagnia
Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del
rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’at-
tribuzione di responsabilità, della effettività della prestazio-
ne, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute
all’avente diritto o dei sinistri.
I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l’Italia
Ufficio Gestione reclami
Via Benigno Crespi n.2320159 Milano
Fax numero: 022662.2243
E-mail: reclami@zurich.it.
I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, co-
gnome e domicilio del reclamante, indicazione del titolo che
lo legittima al reclamo (contraente, assicurato, danneggiato,
beneficiario, ecc.), denominazione dell’impresa, dell’inter-
mediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve de-
scrizione del motivo della lamentela ed ogni documento
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utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circo-
stanze.
La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45
giorni dalla data di ricevimento del reclamo all’indirizzo for-
nito dal reclamante.
– All’ISVAP
Vanno indirizzati i reclami:
– aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle di-
sposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle re-
lative norme di attuazione e del Codice del Consumo
(relative alla commercializzazione a distanza di servizi fi-
nanziari al consumatore), da parte della Compagna, degli
intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi;
– nei casi in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’e-
sito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di as-
senza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di
45 giorni.
I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
I.S.V.A.P.
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e
di Interesse Collettivo,
Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale 21, 00187 Roma
Fax numero: 06/42.133.745/353
corredando l’esposto della documentazione relativa all’even-
tuale reclamo trattato dalla Società.
Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei re-
clami sono contenute nel Regolamento n. 24 dell’ISVAP, che
l’Assicurato può consultare sul sito www.isvap.it.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presen-
tare il reclamo all’Isvap o direttamente al sistema estero com-
petente – individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net – e
chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
– All’autorità irlandese competente
I reclami possono essere indirizzati a:
Financial Service Ombudsman’s Bureau
3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Palace
Dublin 2
secondo le disposizioni relative alle modalità
di reclamo e modulistica contenute nel sito: www.finan-
cialombudsman.ie
Il Financial Service Ombudsman’s Bureau è un organismo
indipendente e separato dalla Autorità di Vigilanza Irlandese
(Central Bank of Ireland) ed è competente a trattare i recla-
mi a servizi forniti dalle imprese di assicurazione.
Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
AVVERTENZA
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effet-
tuata a mezzo di perizia contrattuale ai sensi dell’articolo
1.15 – Procedura per la valutazione del Danno – e con ri-
ferimento a quanto previsto nell’articolo 1.16 – Mandato
dei Periti – delle Condizioni generali di Assicurazione, è
possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l’Italia – è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e
delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Data ultimo aggiornamento: 10 marzo 2011
Il Rappresentante legale
Dott. Camillo Candia
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Glossario
Ai termini ed espressioni seguenti, le Parti attribuiscono il si-
gnificato qui precisato:
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dalla Assi-
curazione.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione.
Atti di terzi: Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti do-
losi di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto delle cose
assicurate.
Atto di sabotaggio organizzato: atto di chi, per motivi poli-
tici, militari, religiosi o similari, distrugge, danneggia o ren-
de inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire,
intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento del-
l’attività.
Atto di Terrorismo: atto, inclusivo ma non limitato all’uso
della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsi-
voglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per
sè o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a
qualsivoglia organizzazione o governo, perpetrato a scopi po-
litici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di
influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno
stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
Compagnia: l’impresa assicuratrice, cioè Zurich Insurance
plc – Rappresentanza Generale per l’Italia, di seguito indica-
ta anche come“ZIP”.
Comunicazioni: lo scambio di informazioni o notizie tra le
Parti effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono pari-
ficati telex, telegrammi e qualsiasi altro mezzo con data certa.
Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione.
Cose assicurate: i beni oggetto della copertura assicurativa
(vedi “Macchinario”).
Danno Indennizzabile: danno determinato in base alle con-
dizioni tutte di polizza, senza tener conto di eventuali detra-
zioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.
Franchigia: l’importo prestabilito che l’Assicurato tiene a suo
carico in caso di Sinistro e per il quale la Compagnia non ri-
conosce l’Indennizzo.
Fenomeno elettrico e/o guasti macchine: tutti i danni deri-
vanti ai Macchinari da guasti e/o rotture originati da cause
interne di natura meccanica e/o elettrica, compresi, a titolo
indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da: incuria, ne-
gligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento qua-
li errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni
anormali, mancato o difettoso funzionamento di congegni
di protezione, corpi estranei, sovratensione elettrica, fulmi-
nazione, errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale,
di fusione, di esecuzione e di installazione.
Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a
chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sè o per
altri (artt. 624 c.p.).
GSE (Gestore Servizi Elettrici) spa: Il GSE (Gestore Servizi
Elettrici) è il soggetto attuatore che qualifica gli impianti fo-
tovoltaici, eroga gli incentivi ed effettua attività di verifica.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Si-
nistro liquidabile a termini di Polizza.
Intermediario assicurativo: La persona fisica o giuridica, is-
critta nel registro unico degli intermediari assicurativi e rias-
sicurativi (RUI) di cui all’art. 109 del D. lgs. 7 settembre
2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di inter-
mediazione assicurativa o riassicurativa.
Macchinario: L’impianto fotovoltaico, comprensivo di: sup-
porti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di
controllo e rilevazione.
Massimale: Somma sino a concorrenza della quale la Com-
pagnia presta la garanzia.
Periodo di indennizzo: (specifico per l’Assicurazione Incen-
dio Danni Indiretti) Il periodo che ha inizio al momento del
Sinistro, avente come limite la durata indicata all’articolo 3.6
– Sezione II Danni Indiretti, durante il quale i risultati del-
l’attività dichiarata risentono delle conseguenze del Sinistro.
Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della ri-
soluzione o sospensione del contratto avvenuti posterior-
mente alla data del Sinistro.
Polizza: il documento che prova la stipulazione del contrat-
to di Assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia
comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scoperto: La percentuale del Danno indennizzabile che
viene dedotta dal Danno indennizzabile stesso e che l’Assi-
curato tiene a suo carico.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è presta-
ta l’Assicurazione.
Data ultimo aggiornamento: 10 marzo 2011
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Condizioni di Assicurazione
1 – Condizioni generali
Articolo 1.1
Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e
dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del Rischio, possono comportare la perdita to-
tale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa
cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892,
1893 e 1894 C.C.
Articolo 1.2
Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in
Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pa-
gati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del paga-
mento.
I Premi devono essere pagati all’ Intermediario assicurativo al
quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia.
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio suc-
cessivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30°
giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle
ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive sca-
denze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Pre-
mi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
In caso di Premio frazionato in più rate, il suddetto termine
di rispetto si applica anche alle rate così frazionate
Articolo 1.3
Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere
provate per iscrit to.
Articolo 1.4
Aggravamento del Rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scrit-
ta alla Compagnia di ogni aggrava mento del Rischio.
Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla
Compagnia possono comportare la perdita totale o parzia-
le del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione del-
l’Assicurazione, ai sensi dell’art.1898 C.C.
Articolo 1.5
Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio, la Compagnia è tenu-
ta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla co-
municazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi
dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Articolo 1.6
Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o
rifiuto del l’Indennizzo, la Compagnia può recedere dall’As-
sicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, en-
tro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso,
rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di Ri-
schio non corso. La riscossione dei Premi venuti a scadenza
dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto della
Compagnia non possono essere interpretati come rinuncia
della Compagnia stessa a valersi della facoltà di recesso.
Articolo 1.7
Proroga dell’Assicurazione e periodo di Assicurazione
L’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno riportato nel
frontespizio di Polizza e ha durata annuale. In mancanza di
disdetta spedita da una delle parti mediante lettera racco-
mandata almeno 30 giorni prima della scadenza di ogni an-
nualità, l’Assicurazione (di durata non inferiore ad un
anno), è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al pe-
riodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella dura-
ta di un anno, salvo che l’Assicurazione sia stata stipulata per
una minore durata, nel qual caso esso coincide con la dura-
ta del contratto.
Articolo 1.8
Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del
Contraente.
Articolo 1.9
Foro competente – Risoluzione stragiudiziale delle contro-
versie
Foro competente, a scelta di parte attrice, è quello della sede
legale del convenuto ovvero quello ove ha sede l’Intermedia-
rio assicurativo cui è assegnato il contratto.
Qualora l’Assicurato sia un consumatore ex art. 3 comma 1
lett a) D.lgs 206/2005, è competente il foro di residenza o
domicilio eletto dell’Assicurato.
Articolo 1.10
Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le
norme di legge.
Articolo 1.11
Titolarita’ dei diritti nascenti della Polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non
possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Com-
pagnia.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti neces-
sari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni cosi effettuati so-
no vincolanti anche per l’Assicurato restando esclusa ogni
sua facoltà di impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia
essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titola-
ri dell’interesse Assicurato.
Articolo 1.12
Ispezione alle cose assicurate
La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le Cose Assi-
curate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirne tutte le occor-
renti indicazioni ed informazioni.
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Articolo 1.13
Valutazione del Rischio
Le circostanze influenti sulla valutazione del Rischio sono
quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente o dell’As-
sicurato, rese ai fini dell’Assicurazione in base alle quali la
Compagnia ha prestato il suo consenso e determinato il
Premio.
Articolo 1.14
Esagerazione dolosa del Danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente
l’ammontare del Danno, dichiara distrutte cose che non
esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o ma-
nomette cose salvate, adopera a giustifica zione mezzi o
documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente
le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di
questo, perde il diritto all’Indennizzo.
Articolo 1.15
Procedura per la valutazione del Danno
L’ammontare del Danno é concordato dalle parti, diretta-
mente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti
nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con
apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi
disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di es-
si. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e
le decisioni sui punti controversi sono prese a maggio ranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da
altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazio-
ni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio pe-
rito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, ta-
li nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono
demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizio-
ne il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito;
quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Articolo 1.16
Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sini-
stro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni
risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento
del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato
il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verifi-
care se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli ob-
blighi di cui all’art. “Obblighi in caso di Sinistro”;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle Cose As-
sicurate, determinando il valore che le cose medesime
avevano al momento del Sinistro, secondo i criteri di va-
lutazione di cui all’art. 2.4 – “Valore delle Cose Assicura-
te e determinazione del danno” della Sezione I e di cui
all’Articolo 3.4 – “Determinazione dell’Indennizzo” della
Sezione II;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, com-
prese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del Danno effet-
tuata ai sensi dell’art. 1.15 – “Procedura per la valutazione
del danno”, i risultati delle operazioni peritali devono esse-
re raccolti in apposito verbale, con allegate le stime detta-
gliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna
delle parti.
I risultati delle operazioni di cui ai commi c) e d) sono ob-
bligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qual-
siasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o
violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni
caso qualsiasi azione od eccezione inerente l’indennizza-
bilità del danno.
Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte
in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’atti-
vità – anche se ridotta- svolta nelle aree non direttamente
interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei
reparti danneggiati.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta
di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli al-
tri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità
giudiziaria.
Articolo 1.17
Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente
risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna se-
paratamente, eccedevano al momento del Sinistro le som-
me rispettivamente assicurate con le partite stesse, la
Compagnia risponde del Danno in proporzione del rap-
porto fra il valore Assicurato e quello risultante al mo-
mento del Sinistro.
Articolo 1.18
Assicurazioni presso diversi assicuratori
Se per il medesimo Rischio coesistono più assicu razioni,
l’Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comuni –
cazione degli altri con tratti stipulati.
In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti
gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi
l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto auto-
nomamen te considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio
l’Indennizzo dovuto dall’Assicurazione insolvente – superi
l’ammontare del Danno, la Compagnia è tenuta a pagare
soltanto la sua quota proporziona le in ragione dell’Inden-
nizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa co-
munque ogni obbligazione solidale con gli altri
Assicurato ri.
Articolo 1.19
Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 c.c. per nessun titolo la
Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore
di quella assicu rata.
Articolo 1.20
Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ri-
Pagina 2 di 10
cevuta la necessaria documentazione, la Compagnia prov-
vede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla da-
ta del verbale definitivo di Perizia di cui all’art.1.16 –
“Mandato dei Periti” delle Condizioni generali di Assicura-
zione, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del
Sinistro, il pagamento dell’Indennizzo è effettuato qualo-
ra dal procedimento stesso risulti che tale causa non sia
dovuta a dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicura-
to, dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità illi-
mitata.
E’inoltre facoltà della Compagnia posticipare il pagamento
dell’Indennizzo rispetto al limite di cui sopra qualora:
i. esistano dubbi circa il diritto dell’assicurato all’Inden-
nizzo, nel qual caso il pagamento è dovuto soltanto
quando l’Assicurato fornisca la prova necessaria o la
Compagnia accetti la responsabilità;
ii. a seguito di qualsiasi perdita o danno ovvero di interfe-
renze o interruzioni dell’attività assicurata, siano state
avviate indagini dell’Autorità competente nei confronti
dell’Assicurato, nel qual caso il pagamento è dovuto sol-
tanto al termine di tali indagini, fermo restando che se
l’Assicurato viene condannato per qualsiasi reato rispet-
to a qualunque richiesta di Indennizzo in base alla Po-
lizza, la copertura contemplata da questa Sezione non ha
effetto.
Resta inteso che la Compagnia non pagherà interessi sugli
indennizzi trattenuti, se non nel caso di riconosciuta ina-
dempienza.
Articolo 1.21
Buona fede
Si conviene che, l’omissione della dichiarazione da parte
dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravan-
te il Rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiara-
zioni all’atto della stipulazione del contratto o durante il
corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarci-
mento dei danni, semprechè tali omissioni od inesatte di-
chiarazioni siano avvenute in buona fede e con l’intesa che
l’Assicurato ha l’obbligo di corrispondere alla Compagnia
il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio che
ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostan-
za si sia manifestata.
Articolo 1.22
Riduzione delle somme assicurate
In caso di Sinistro, le somme assicurate con le singole par-
tite di Polizza ed i relativi limiti di Indennizzo, nonché il
valore complessivo dichiarato per le Cose Assicurate, si in-
tendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine
del periodo di Assicurazione in corso, di un importo
uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabi-
le al netto di eventuali Franchigie e Scoperti senza corri-
spondente restituzione di Premio. Qualora a seguito del
Sinistro stesso la Compagnia decidesse invece di recedere
dal contratto, si fa luogo al rimborso del Premio netto non
goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
2 – Sezione I
Norme che regolano
l’Assicurazione dei Danni Diretti
Articolo 2.1
Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causa-
ti al Macchinario (fissato agli appositi sostegni, collaudato
e collegato alla rete del Gestore) nell’ambito della o delle
ubicazioni dichiarate in Polizza, da qualsiasi evento im-
provviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo
quanto stabilito dall’art. 2.2 – Esclusioni e dall’art. 2.3 –
Delimitazioni e detrazioni.
Si precisa inoltre che il Macchinario deve aver superato tut-
te le verifiche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE
S.p.A.) riportate nell’allegato 1 del Decreto Ministeriale ap-
provato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n° 45/2007 del 23/02/2007, comprese eventuali varianti, ag-
giornamenti ed estensioni. In caso di pannelli non certifica-
ti e/o in caso di mancato superamento da parte dei
Macchinari di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal
GSE, l’Assicurato decade dal diritto all’Indennizzo.
Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle
Cose Assicurate per ordine dell’Autorità e quelli non incon-
sideratamente arrecati dall’Assicurato e da terzi allo scopo di
impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizza-
bile a termini di Polizza.
Articolo 2.2
Esclusioni
a) Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:
a1) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi,
atti di terrorismo e sabotaggio, furto, rapina, am-
manco, smarrimento, saccheggio, estorsione, mal-
versazione, appropriazione indebita, atti di guerra
dichiarata o non, occupazione o invasione militare,
requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra
civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordi-
nanze di governo o autorità, anche locali, sia di di-
ritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica
ed edifici in genere;
a2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni
provocate da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
a3) mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
a4) dolo e colpa grave del Contraente, dell’Assicurato,
dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità
illimitata;
a5) inquinamento e/o contaminazione in genere sia
graduale che accidentale e relative spese di decon-
taminazione, disinquinamento e risanamento delle
Cose Assicurate, delle acque, dell’aria e del terreno;
contaminazione da sostanze radioattive;
a6) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che
regolano la costruzione, modificazione, ricostru-
zione o demolizione del Macchinario; inoltre, con-
Pagina 3 di 10
cernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demo-
lizioni di cose non danneggiate nonché confische o
requisizioni in genere;
a7) difetti di cui il Contraente, l’Assicurato o il prepo-
sto all’esercizio del Macchinario erano a conoscen-
za, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza
con l’uso della normale diligenza, al momento del-
la stipula della Polizza;
a8) eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per
legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o
manutentore;
a9) guasti meccanici, elettrici ed elettronici del Mac-
chinario (se non quanto previsto nell’apposita Sub-
Sezione I, qualora attivata);
a10) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o traspor-
to di proprietà o al servizio del Contraente o del-
l’Assicurato;
a11) montaggio, smontaggio, manutenzione di Macchi-
nario
a12) errori di progettazione, di calcolo, vizi di materia-
le, di fusione, di esecuzione e di installazione;
a13) deperimento o logoramento o usura che siano con-
seguenza naturale dell’uso o del funzionamento o
causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici
nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incro-
stazione, deterioramento, depositi, rottura graduale,
erosione, danni di natura estetica che non compro-
mettano la funzionalità delle Cose Assicurate;
a14) assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilata-
zioni di Macchinario ;
a15) lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramen-
to, livellamento;
a16) malfunzionamento di hardware, software o chip
incorporati, perdita o alterazione di dati, perdite di
schede, dischi, nastri, CD ROM, ed altri supporti
informatici; ma ciò tuttavia non esclude l’inden-
nizzabilità dei danni e/o perdite conseguenti a tali
eventi alle Cose Assicurate;
a17) inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o
venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione; a
funzionamento improprio del Macchinario e ad
esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico
o scondizionamento; sono inoltre escluse le spese di
manutenzione, aggiornamento e miglioramento;
a18) impiego di esplodenti in genere;
a19) umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, bat-
teri, muffa, funghi, contaminazione, roditori, ani-
mali e vegetali in genere, infiltrazione;
a20) eruzione vulcanica e maremoto.
Sono inoltre esclusi i danni subiti o provocati:
a21) a tubazioni e cavi interrati se non protetti da ap-
positi manufatti;
b) proprietà e beni esclusi:
b1) Macchinario in genere, prima del favorevole com-
pletamento dei collaudi di accettazione;
b2) Macchinario, o parti di esso, in fase di costruzione,
montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in
servizio anche se in connessione a lavori di manu-
tenzione o revisione;
b3) linee di distribuzione o trasmissione di energia ol-
tre i 300 metri dall’ubicazione dell’impianto;
b4) pannelli “stand alone” utilizzati per l’alimentazio-
ne di segnalazioni stradali o per qualsiasi altra de-
stinazione d’uso.
c) sono comunque sempre esclusi:
c1) qualsiasi tipo di danno indiretto (se non quanto
previsto nell’apposita Sezione II, qualora attivata);
c2) gli aumenti del costo di riparazione o sostituzione
in seguito all’applicazione di leggi/ordinanze;
c3) i difetti di rendimento;
c4) maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o con-
taminazione da amianto;
c5) i danni a cose in leasing o noleggiate di cui il loca-
tore sia responsabile per contratto o a termini di
legge o se assicurate da altre polizze;
c6) ammanchi constatati in sede di inventario o di ve-
rifiche periodiche.
Articolo 2.3
Delimitazioni e detrazioni
In nessun caso la Compagnia è obbligata a pagare importo
superiore a quello specificatamente stabilito nel frontespizio
di Polizza.
Il pagamento dell’Indennizzo è effettuato, per ciascun Sini-
stro che avvenga nel corso del periodo di Assicurazione, pre-
via detrazione della franchigia specificatamente stabilita nel
frontespizio di Polizza.
01 Relativamente ai danni materiali diretti causati da terre-
moto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e
repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene,
si precisa che per singolo Sinistro si intendono i danni
subiti dagli enti assicurati per effetto di un fenomeno tel-
lurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore
successive all’evento che ha dato luogo al Sinistro in-
dennizzabile ai sensi di questa garanzia.
02 Relativamente ai danni causati alle Cose Assicurate da:
franamento e smottamento del terreno, la Compagnia
non indennizza somma superiore al 60% della somma
assicurata nella partita Macchinario.
Articolo 2.4
Valore delle Cose Assicurate e determinazione del Danno
L’attribuzione del valore che le Cose Assicurate – illese, dan-
neggiate o distrutte – avevano al momento del Sinistro è ot-
tenuta secondo i seguenti criteri:
si stima il costo di rimpiazzo delle Cose Assicurate con altre
nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di
un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, fun-
zionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra
circostanza concomitante.
Pagina 4 di 10
L’ammontare del Danno si determina:
deducendo dal valore delle Cose Assicurate il valore delle co-
se illese e il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli
oneri fiscali non dovuti all’erario.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del Sini-
stro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in
quanto per esse non è operante il disposto dell’articolo 2.5
– Obblighi in caso di Sinistro.
Articolo 2.5
Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il
Danno; le relative spese sono a carico della Compagnia
secondo quanto previsto dall’art. 1914 c.c.
b) darne avviso all’Intermediario assicurativo al quale è as-
segnata la Polizza oppure alla Compagnia entro tre gior-
ni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art.
1913 c.c.
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta
all’Auto rità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisan-
do, in particola re, il momento dell’inizio del Sinistro, la
causa presunta del Sinistro e l’entità approssi mativa del
Danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmes-
sa alla Compagnia;
d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liqui-
dazione del danno senza avere, per questo, diritto ad in-
dennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con ri-
ferimento alla qualità, quantità e valore delle cose di-
strutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato
particolareg giato delle altre Cose Assicurate esistenti al
momento del Sinistro con indicazione del rispettivo va-
lore, mettendo comunque a disposizione i suoi regi stri,
conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ri-
chie sto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro in-
dagini e verifiche.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la
perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi
dell’art. 1915 C.C.
Condizioni particolari
Articolo 2.6
Macchinario in Leasing (d.i.c. / d.i.l.)
A parziale deroga dell’art.2.2 – Esclusioni comma c5), qua-
lora il Macchinario in uso all’Assicurato a titolo di locazione
finanziaria sia già assicurato dal Locatore, la Compagnia ga-
rantisce i beni medesimi:
a. per il loro valore contro gli eventi garantiti dalla Polizza e
non previsti da altre eventuali assicurazioni;
b. per l’eccedenza, a completamento del loro valore contro
gli eventi garantiti sia dalla Polizza che da altre eventuali
assicurazioni.
Articolo 2.7
Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo
Premesso che per “valore a nuovo” s’intende convenzional-
mente:
il costo di rimpiazzo delle Cose Assicurate con altre nuove
eguali oppure equivalenti per rendimento economico – ivi
comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
a parziale deroga dell’art. 2.4 – Valore delle Cose Assicurate
e determinazione del danno, le Parti convengono di stipula-
re l’Assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo” alle se-
guenti condizioni:
1 in caso di Sinistro si determina:
a) l’ammontare del Danno e della rispettiva indennità co-
me se l’Assicurazione “valore a nuovo” non esistesse;
b) il supplemento d’indennità che, aggiunto all’importo
di cui alla lettera a), determina l’indennità complessi-
va calcolata in base al “valore a nuovo”.
2 Agli effetti degli Artt. 1.17 – Assicurazione parziale e 1907
del Codice Civile, il supplemento di indennità, qualora la
somma assicurata risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è
dato dall’intero ammontare del supplemento medesi-
mo;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al
valore al momento del Sinistro, per cui risulta assicu-
rata solo una parte dell’intera differenza occorrente per
l’integrale “Assicurazione a nuovo”, viene proporzio-
nalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte
e l’intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del Sinistro di-
venta nullo.
3 In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti del-
la determinazione del supplemento di indennità si tiene
conto della somma complessivamente assicurata dalle as-
sicurazioni stesse.
4 Agli effetti dell’Indennizzo resta convenuto che in nessun
caso può comunque essere indennizzato, per ciascun
Macchinario, importo superiore al triplo del relativo va-
lore determinato in base alle stime di cui all’art. 2.4 – Va-
lore delle Cose Assicurate e determinazione del danno.
5 Il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito en-
tro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il
rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa
area nella quale si trovano le cose colpite dal Sinistro o su
altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per
la Compagnia, purché ciò avvenga, salvo comprovata for-
za maggiore, entro 12 mesi dalla data dell’atto di liqui-
dazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
6 L’Assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda sol-
tanto Macchinari, attrezzature od arredamento di repar-
ti in stato di attività.
7 Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tut-
te di Polizza;
Pagina 5 di 10
Articolo 2.8
Spese di demolizione e sgombero
La Compagnia indennizza le spese necessariamente sostenu-
te per demolire, sgombrare e trasportare al più vicino scarico
i residuati del Sinistro, sino alla concorrenza del 10% del
Danno indennizzabile, con il massimo di Eur 50.000.
Articolo 2.9
Deroga alla regola proporzionale
Relativamente alla partita Macchinario, a parziale deroga di
quanto previsto dall’ art. 1.17 – Assicurazione parziale, si
conviene fra le Parti che, in caso di Sinistro, non si fa luogo
all’applicazione della regola proporzionale.
Articolo 2.10
Colpa Grave
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 2.2 comma a4),
la Compagnia risponde dei danni indennizzabili a termini di
Polizza anche quando siano causati da o dovuti a colpa gra-
ve del Contraente, dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o
dei soci a responsabilità illimitata.
Articolo 2.11
Precisazione su oggetto dell’Assicurazione
A parziale deroga di quanto riportato nell’art. 2.1 – Oggetto
dell’Assicurazione, si precisa che, nel caso in cui il Macchi-
nario fosse collaudato e pronto all’uso, ma non avesse an-
cora superato le verifiche imposte dal Gestore dei Servizi
Elettrici (GSE SpA), non si intendono operanti la Sub Se-
zione I Guasti Macchine e la Sezione II – Danni Indiretti
(anche se ne fosse prevista l’attivazione) fino alla data del ri-
conoscimento della tariffa incentivante da parte del G.S.E.
S.p.A.
Sub-Sezione I – Garanzia “guasto alle
macchine e/o fenomeno elettrico”
(Valida solo se espressamente richiamata nel frontespizio di
Polizza)
A parziale deroga dell’Art. 2.2 comma a9) e a12) della Se-
zione I, ferme restando tutte le altre esclusioni previste in
detto articolo, la Compagnia si obbliga ad indennizzare i
guasti accidentali derivanti da “Guasto alle Macchine e Fe-
nomeno Elettrico” al Macchinario, anche se di proprietà di
terzi, collaudato, pronto per l’uso cui è destinato e collegato
alla rete del Gestore.
Sono esclusi i danni:
a) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili
o montabili per una determinata lavorazione, funi, cor-
de, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumula-
tori elettrici e quant’altro di simile; non connessi a lavori
di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni
verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e re-
lative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubi-
cazioni dell’Assicurato;
b) i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i
danni a moduli e componenti elettronici del Macchina-
rio (ivi compresi i costi della ricerca e l’identificazione di
difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni
normalmente comprese nei contratti di assistenza tecni-
ca e cioè:
– controlli di funzionalità;
– manutenzione preventiva;
– eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
– eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e
costi di manodopera) verificatisi durante l’esercizio,
senza concorso di causa esterna.
Per quanto concerne i danni di serie (solamente per danni
derivanti da vizi di materiale, difetti di fabbricazione, erro-
ri di progetto e calcolo, errori di montaggio), gli stessi so-
no indennizzati secondo la seguente regola:
1° Sinistro: 100% dell’Indennizzo
2° Sinistro: 70% dell’Indennizzo
3° Sinistro: 40% dell’Indennizzo
4° Sinistro: 20% dell’Indennizzo
dal 5° Sinistro: no Indennizzo
Agli effetti di questa garanzia, in nessun caso la Compagnia
è obbligata a pagare per ciascun Sinistro più della somma
assicurata alla partita Macchinario.
Sub-sezione II – Garanzia “atti di terzi”
(Valida solo se espressamente richiamata nel frontespizio di
Polizza)
A parziale deroga dell’art.2.2 comma a1), la Compagnia ri-
sponde dei danni derivanti da atti di terzi. Solo limitata-
mente alla presente Sub Sezione, sono comunque esclusi i
danni causati da o dovuti a dolo e colpa grave del Con-
traente, dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci
a responsabilità illimitata e delle persone di cui l’Assicura-
to debba rispondere.
Articolo 2.12
Limiti di Indennizzo
Relativamente ai danni da furto alle Cose Assicurate, la
Compagnia:
– per impianti posti ad un’altezza minima dal suolo supe-
riore a 3 m non indennizza somma superiore al 60% del-
la somma assicurata nella partita Macchinario con il
limite di € 150.000 per Sinistro e annualità;
– per tutte le altre tipologie di impianto, non indennizza
somma superiore al 20% della somma assicurata nella
partita Macchinario con il limite di € 150.000 per Sini-
stro e annualità.
Relativamente ai danni causati alle Cose Assicurate da atti di
terzi (eccetto il furto), la Compagnia non indennizza som-
ma superiore al 60% della somma assicurata per Sinistro e
annualità.
Pagina 6 di 10
Articolo 2.13
Prescrizioni
Per quanto riguarda il Furto, è condizione essenziale per
l’indennizzabilità di tali danni che l’atto sia avvenuto rom-
pendo gli appositi sostegni a cui il Macchinario è fissato e a
condizione che l’autore del Furto si sia introdotto nelle aree
contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante:
1) rottura, scasso;
2) uso di grimaldelli o di arnesi simili;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda supera-
mento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi
artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino
Se per le Cose Assicurate sono previste in Polizza misure di
sicurezza, la Compagnia è obbligata soltanto se l’autore del
Furto, dopo essersi introdotto nelle aree ove è ubicato l’im-
pianto fotovoltaico in uno dei modi sopra indicati:
– abbia violato tali mezzi come previsto dalla lettera a), pun-
to 1).
Articolo 2.14
Sistemi di prevenzione atti di terzi
1) Le installazioni sui tetti devono essere fatte su edifici
abitati, occupati o comunque non abbandonati, pena la
perdita del diritto all’Indennizzo.
2) Tutte le installazioni, pena la perdita del diritto all’In-
dennizzo, devono essere provviste tassativamente dei se-
guenti sistemi antifurto:
• tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai re-
lativi sostegni devono essere del tipo “antifurto” o co-
munque prevedere un sistema che ne impedisca la
libera rimozione con sistemi ordinari (cacciavite, svita-
tore automatico, chiave inglese ecc…). Si precisa che
questo sistema antifurto si intende tassativo solo ai fi-
ni della copertura dei danni da Furto;
• impianto antifurto a protezione delle Cose Assicurate
che preveda il collegamento in remoto con un istituto
di vigilanza che venga allertato e che intervenga in lo-
co in caso di allarme. Si intendono esentati dalla pre-
sente prescrizione gli impianti:
1. di potenza inferiore a 20kWp installati ad una altez-
za minima superiore a 3 metri;
2. di potenza inferiore a 20kWp installati su fabbricato
adibito a dimora abituale;
3. installati su tetto di edifici posti all’interno di azien-
de agricole o agrituristiche costantemente presidiate
(h24, 365 giorni/anno) dall’Assicurato o da persone
di cui egli debba rispondere.
3) Tutte le installazioni (ad esclusione di quelle descritte al
punto 2).3 precedente) poste a terra, su serre in genere,
o ad un altezza minima inferiore a 3 metri, pena la per-
dita del diritto all’Indennizzo, devono essere provviste
tassativamente dei seguenti sistemi antifurto ad integra-
zione di quanto già disposto dal comma 2) di questo ar-
ticolo:
• Recinzione (altezza minima 2 m)
• Antifurto perimetrale collegato in remoto con istituto
di vigilanza o, in alternativa, sistema di videosorve-
glianza che preveda il collegamento in remoto con un
istituto di vigilanza che preveda l’obbligo di intervento
entro 60 minuti
Articolo 2.15
Facoltà di recesso
La Compagnia e l’Assicurato hanno la facoltà di recedere
dalla garanzia prestata con questa Sub-Sezione mediante
preavviso di giorni 14 (quattordici) da comunicarsi a mez-
zo lettera raccomandata. In tale caso la Compagnia, entro
45 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la par-
te di Premio netto relativa al periodo di Rischio non corso
relativamente alla Garanzia Atti di Terzi.
3 – Sezione II
Norme che regolano l’Assicurazio-
ne dei Danni Indiretti
Articolo 3.1
Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia indennizza le perdite di profitto – calcolate
a termini dell’art. 3.4 – che possono derivare dall’interru-
zione o diminuzione della produzione di energia elettrica a
causa di un Sinistro che abbia colpito le Cose Assicurate ai
sensi della Sezione I e delle relative Sub Sezioni I e II se at-
tivate, nei luoghi indicati nella suddetta Sezione di riferi-
mento e nei quali il Macchinario stesso è ubicato, sempre
che:
– tale Sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione I e
delle relative Sub Sezioni I e II se attivate;
– il Macchinario sia collegato alla rete;
– nel caso di impianti di potenza superiore a 1.000 kWp, il
Macchinario sia dotato di sistema di telecontrollo, diretta-
mente gestito dall’installatore
– sia stata prevista una regolare attività di manutenzione del-
l’impianto; tale attività può essere contrattualizzata ed ese-
guita da un soggetto accreditato o può essere eseguita da
personale interno, purchè gli operatori deputati a tali at-
tività siano provvisti di certificazione. In ogni caso detta
attività di manutenzione deve essere dimostrabile e trac-
ciabile;
salve le eccezioni di cui agli Artt. 3.2 – Esclusioni e 3.3 –
Delimitazioni e detrazioni.
Articolo 3.2
Esclusioni
La Compagnia non risponde delle perdite e le spese conse-
guenti a prolungamento dell’inattività conseguenti ad un
Sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione I
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della Polizza causato da:
– serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di
guerra in genere;
– mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi
finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività;
– difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell’esercizio e dif-
ficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo
delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause
esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o al-
tre norme di legge o da provvedimenti dell’Autorità;
– da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di loca-
zioni, licenze, concessioni, commesse o contratti.
La Compagnia non risponde inoltre di:
– penali o indennità o multe dovute a terzi;
– giornate di sospensione dell’attività assicurata (intenden-
dosi per tale l’attività di produzione di energia elettrica)
che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo,
anche se il Sinistro non si fosse verificato.
La Compagnia non risponde delle perdite conseguenti a
prolungamento od estensione dell’inattività causati da:
– disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che
impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
– revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occa-
sione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle
macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.
Sono inoltre escluse le perdite dovute a:
– dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei
rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
– atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione
militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra
civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di
governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto,
serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
– difetto di rendimento del Macchinario o mancato rag-
giungimento delle performance attese;
– mancato riaggancio automatico dell’inverter alla rete a
seguito di sbalzi di tensione.
Articolo 3.3
Delimitazioni e detrazioni
Il pagamento dell’Indennizzo è effettuato previa detrazio-
ne, per singolo Sinistro, degli importi indicati nel fronte-
spizio di Polizza.
Articolo 3.4
Determinazione dell’Indennizzo
Si procede alla determinazione dell’Indennizzo secondo le
norme seguenti:
a) Si considera la produzione media giornaliera di energia
elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore,
relativamente alle due settimane antecedenti il Sinistro,
con l’impianto regolarmente funzionante;
b) Si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/gior-
no) che l’impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni
successivi al Sinistro, prima della riparazione;
c) La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene
moltiplicata per:
c1) Il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal
cliente con il Gestore della rete;
c2) Il valore dell’incentivo erogato dal GSE per impianti
fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del
19.02.07 relativo al conto energia, e sue successive
modifiche ed integrazioni;
d) L’Indennizzo complessivo è pari al valore risultante dalla
somma dei punti c1) e c2), moltiplicato per i giorni ne-
cessari a ripristinare la piena funzionalità dell’impianto, al
netto dei giorni indicati nel frontespizio di Polizza quali
Franchigia.
Se, nei 180 giorni immediatamente successivi al termine
del Periodo di Indennizzo, l’Assicurato ottiene benefici
esclusivamente in conseguenza dell’interruzione o riduzio-
ne dell’attività dichiarata, tali benefici devono essere de-
tratti dall’Indennizzo come sopra determinato.
Qualora il pagamento dell’Indennizzo da parte della Com-
pagnia fosse intervenuto prima dei 180 giorni suddetti,
l’Assicurato è tenuto alla restituzione alla Compagnia del-
l’importo corrispondente ai benefici ottenuti.
Articolo 3.5
Periodo di Indennizzo
L’Assicurazione è convenuta per un periodo massimo di In-
dennizzo di 63 (sessantatre) giorni comprensivi della Fran-
chigia di 72 ore come indicato nel frontespizio di Polizza.
Tale periodo ha decorrenza concomitante con quella della
Franchigia temporale ossia con la data di denuncia del Sini-
stro.
Articolo 3.6
Sospensione dell’Assicurazione
In caso di inattività dell’impianto per cause diverse da quel-
le previste dalla Polizza, l’Assicurazione dei Danni Indiret-
ti è sospesa fino al momento in cui l’attività assicurata
viene in tutto o in parte ripresa.
Quando l’inattività dell’impianto è parziale, l’Assicurazione
dei Danni Indiretti ha effetto limitatamente alla parte di im-
pianto che continua ad essere in attività.
Il Premio dell’annualità in corso rimane acquisito per intero
dalla Compagnia; il premio per l’annualità successiva verrà
concordato tenendo conto del periodo di inattività trascorso
e della conseguente sospensione dell’Assicurazione.dei Dan-
ni Indiretti.
Articolo 3.7
Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro
Nel caso di un qualsiasi evento che dia adito ad una richie-
sta di Indennizzo secondo la Sezione II, si conviene che il
Contraente o l’Assicurato deve:
a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli in-
terventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare
o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione
dell’attività e per evitare o diminuire la perdita inden-
nizzabile conseguente;
b) notificare tale evento alla Compagnia ed inviarne con-
ferma scritta entro 48 ore.
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L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la
perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi
dell’art. 1915 del Codice Civile.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c) fornire alla Compagnia a proprie spese una dichiarazio-
ne scritta contenente tutti i dettagli della richiesta di In-
dennizzo, entro e non oltre trenta giorni
dall’interruzione o interferenza dell’attività assicurata
ovvero entro un ulteriore periodo che la Compagnia può
di volta in volta concedere per iscritto;
d) tenere a disposizione, tanto della Compagnia quanto dei
Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture, nonché
fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove,
informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che
possa essere ragionevolmente richiesto dalla Compagnia
e dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche, even-
tualmente accompagnati da una dichiarazione legal-
mente valida della veridicità della richiesta di
risarcimento e di qualsiasi aspetto correlate.
Inoltre:
la Compagnia ed i suoi incaricati hanno accesso illimita-
to alle strutture in cui si siano verificati tali perdite o dan-
ni, al fine di stabilire la possibile causa e l’entità della
perdita o del danno, il suo effetto sull’interesse assicurato,
nonché al fine di esaminare le possibilità di ridurre al mi-
nimo l’interruzione o l’interferenza con l’attività assicura-
ta e, se necessario, formulare ragionevoli raccomandazioni
su come evitare o ridurre al minimo tale interruzione o
interferenza
L’inadempimento di uno di tali obblighi da parte dell’Assi-
curato o di chiunque operi per suo conto può comportare
la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.
4 – Sezione III
Ricorso terzi
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di
quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente respon-
sabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, in-
teressi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi,
per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose,
in conseguenza di un Sinistro al Macchinario, indennizzabi-
le a termini di Polizza.
L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o
sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché
di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, en-
tro il Massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10%
del Massimale stesso.
L’Assicurazione non comprende i danni:
– a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o de-
tenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del-
l’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico,
ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni,
nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
– di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’ac-
qua, dell’aria e del suolo;
– da Furto;
– derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal
Contraente o dall’Assicurato e non direttamente derivan-
tigli dalla legge;
– derivanti da responsabilità civile professionale;
– sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto
a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comun-
que, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché
i danni di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli
artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
Non sono comunque considerati terzi:
I. il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni
altro parente e/o affine se con lui convivente;
II. quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale
rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’am-
ministratore e le persone che si trovino con loro nei rap-
porti di cui al punto precedente;
III. le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una
persona fisica, siano qualificabili come controllanti, con-
trollate o collegate, a sensi dell’ art. 2359 C.C., nonchè
gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Compa-
gnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui,
fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la
Compagnia ha facoltà di assumere la direzione della causa e
la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qua-
lunque transazione o riconoscimento della propria respon-
sabilità senza il consenso della Compagnia.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice
Civile.
5 – Sezione IV
Condizioni particolari aggiuntive
Articolo 5.1
Limite di Indennizzo generale di Polizza
Si prende atto tra le Parti che questa Polizza non indenniz-
za in nessun caso importo superiore ad 3.500.000,00 euro
per Sinistro ed in aggregato per singola annualità assicura-
tiva e per tutte le Sezioni e relative Sub-sezioni.
Articolo 5.2
Vincolo (valida se espressamente richiamata nel frontespi-
zio di Polizza)
Questa Polizza si intende vincolata a tutti gli effetti a favo-
re dell’Ente Vincolante identificato nel frontespizio di Po-
lizza.
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Pertanto la Compagnia si obbliga:
1) a riconoscere il vincolo come l’unico ad essa dichiarato e
da essa riconosciuto al momento dell’apposizione del vin-
colo stesso;
2) a conservarlo inalterato, nonchè a riportarlo nelle nuove
polizze che sostituiscono le originarie;
3) a non liquidare nessun Indennizzo se non con il concor-
so e/o con il consenso scritto dell’Ente Vincolante;
4) a pagare direttamente all’Ente Vincolante l’importo della
liquidazione dell’Indennizzo, senza bisogno di concorso
dell’ Assicurato, salvo diversa disposizione scritta dell’En-
te Vincolante;
5) a notificare all’Ente Vincolante a mezzo di lettera raccoman-
data, il mancato pagamento da parte degli assicurati, dei Pre-
mi di assicurazione e/o l’eventuale mancato rinnovo della
Polizza alla sua naturale scadenza, e, comunque, a considera-
re valida ed efficace la Polizza in corso fino a quando non sia-
no trascorsi 30 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata
di cui sopra sia stata consegnata all’Ufficio Postale;
6) a non apportare alcuna variazione, fermo il diritto di re-
cesso in caso di Sinistro senza il preventivo consenso scrit-
to dell’Ente Vincolante ed a notificare all’Ente Vincolante
stesso tutte le eventuali circostanze che a proprio giudizio
e conoscenza menomassero o potessero menomare la va-
lidità ed efficacia dell’Assicurazione.