Convenzione Lombardia Solare

Convenzione Lombardia Solare

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Nota informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema

predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto

alla preventiva approvazione dell’ISVAP.

L’Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assi-
curazione prima della sottoscrizione della Polizza.

Gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non

derivanti da innovazioni normative sono consultabili sul si-
to internet www.zurich.it.

A. Informazioni sull’impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

Il contratto di Assicurazione viene stipulato con

ZURICH INSURANCE plc

Rappresentanza Generale per l’Italia

Sede: via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano, Italia

Telefono n. 02.59662510 – Telefax n. 02.2662.2768

Sito internet: www.zurich.it

Indirizzo e-mail: informazioni@zurich.it

Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo

Zurich Financial Services, ha la propria sede legale in Zuri-
ch House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sotto-
posta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla

regolamentazione dei servizi finanziari (IFR)

Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in

Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva

92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l’Assicurazione

diretta diversa dall’assicurazione sulla Vita, attraverso la pro-
pria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in via

Benigno Crespi 23, 20159, Milano.

Zurich Insurance plc è iscritta all’Albo Imprese ISVAP

(Elenco I) il 3/1/08 al n. 1.00066.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa

Il patrimonio netto di Zurich Insurance plc è di

2.356.035.829,00 euro, formato da un capitale sociale di

4.861.000,00 euro e riserve patrimoniali per

2.351.174.829,00 euro.

L’indice di solvibilità di Zurich Insurance plc, ovvero il rap-
porto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile

e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla nor-
mativa vigente riferito alla gestione di tutti i rami danni, è

del 469.5%.

Il patrimonio netto e l’indice di solvibilità sono calcolati ap-
plicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP) e la nor-
mativa regolamentare vigente in Irlanda.

B. Informazioni sul contratto

Il contratto è stipulato per una durata annuale con tacito rin-
novo.

AVVERTENZA:

In mancanza di disdetta data da una della Parti con lettera

raccomandata A/R almeno 30 giorni prima della scadenza

contrattuale, il contratto si intende tacitamente rinnovato

per il periodo di un anno e così successivamente.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 1.7 (Proroga

dell’Assicurazione e periodo di Assicurazione) delle Condi-
zioni generali di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Le coperture assicurative offerte dal contratto sono in forma

All Risks, ossia sono coperti tutti gli eventi non esplicita-
mente esclusi dagli articoli 2.2 – Esclusioni della Sezione 1

Norme che regolano l’Assicurazione dei Danni Diretti e 3.2

– Esclusioni della Sezione 2 Norme che regolano l’Assicura-
zione dei Danni Indiretti, nonché dalla previsione “L’Assicu-
razione non comprende i danni” di cui alla Sezione III

Ricorso Terzi.

In particolare:

Sezione I – Danni Diretti (vedi in particolare articolo 2.1 –

Oggetto dell’assicurazione)

Sub-sezione I – Garanzia Guasto alle Macchine e/o Feno-
meno elettrico (valida solo se espressamente richiamata sul

frontespizio di Polizza)

Sub Sezione II – Garanzia atti di terzi (valida solo se

espressamente richiamata sul frontespizio di Polizza)

Sezione II – Danni Indiretti (vedi in particolare articolo 3.1

– Oggetto dell’Assicurazione)

Sezione III – Ricorso terzi

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia ai relativi capitoli, quali

sopra richiamati, contenuti nelle Condizioni generali di As-
sicurazione.

AVVERTENZA:

Le coperture assicurative prevedono la presenza di limita-
zioni ed esclusioni che, oltre ad essere disciplinate in gene-
rale per le singole Sezioni, negli articoli:

• 1.17 – Assicurazione parziale

• 1.22 – Riduzione delle somme assicurate

delle Condizioni generali di Assicurazione;

• 2.2 – Esclusioni

• 2.3 – Delimitazioni e detrazioni

della Sezione I e

• 3.2 – Esclusioni della sezione 2

• 3.3 – Delimitazioni e detrazioni

della Sezione II

nonché:

della Sezione III Ricorso terzi “L’Assicurazione non com-
prende i danni”;

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possono trovarsi all’interno delle singole clausole/previsioni

di Polizza; in tal caso esse sono opportunamente evidenziate

con caratteri grafici grassettati.

AVVERTENZA:

Le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di

condizioni di sospensione della garanzia che possono dar

luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Inden-
nizzo, secondo la previsione dell’ articolo 1.2 – “Pagamento

del Premio e decorrenza della garanzia” delle Condizioni ge-
nerali di Assicurazione, l’art 3.6 – “Sospensione dell’Assicu-
razione” e 3.7 – “Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro”

della Sezione II “Norme che regolano l’assicurazione dei

Danni Indiretti”.

AVVERTENZA:

Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla con-
correnza di limiti di Indennizzo/Risarcimento e massimali

indicati in Polizza e possono essere soggette ad applicazio-
ne di Franchigie e/o Scoperti indicati in Polizza o previsti

nelle Condizioni di Assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla descrizione puntuale

di ciascuna garanzia nelle Condizioni di Assicurazione.

Per facilitare all’Assicurato la comprensione dei meccanismi

di funzionamento di applicazione di Scoperti e Franchigie, si

riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche.

Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia

in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite di Inden-
nizzo

Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro

Danno indennizzabile: 10.000,00 euro

Franchigia: 1.500,00 euro

Indennizzo: 8.500,00 euro

Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia

in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di In-
dennizzo

Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro

Danno indennizzabile: 150.000,00 euro

Franchigia: 1.500,00 euro

Indennizzo: 100.000,00 euro

Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione lo Scoperto

percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta,

in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite di Inden-
nizzo

Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo

Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro

Danno indennizzabile: 10.000,00 euro

Scoperto: 20% 2.000,00 euro

Minimo: 2.500,00 euro

Indennizzo: 7.500,00 euro

Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo

Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro

Danno indennizzabile: 10.000,00 euro

Scoperto: 20% 2.000,00 euro

Minimo: 1.500,00 euro

Indennizzo: 8.000,00 euro

Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto

percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta,

in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di In-
dennizzo

Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo

Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro

Danno indennizzabile: 120.000,00 euro

Scoperto: 20% 24.000,00 euro

Minimo: 25.000,00 euro

Indennizzo: 95.000,00 euro

Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo

Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro

Danno indennizzabile: 120.000,00 euro

Scoperto: 20% 24.000,00 euro

Minimo: 15.000,00 euro

Indennizzo: 96.000,00 euro

4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze

del Rischio – Nullità

AVVERTENZA:

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del

Rischio rese in sede di conclusione del contratto possono

comportare la perdita totale o parziale del diritto alle pre-
stazioni del contratto, nonché la cessazione dell’Assicura-
zione stessa.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 1.1 “Dichia-
razioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni

generali di Assicurazione.

Il contratto non prevede casi di nullità diversi da quelli pre-
visti dalla Legge.

5. Aggravamento e diminuzione del Rischio

L’Assicurato o, per esso, il Contraente, deve dare comuni-
cazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento o di-
minuzione del Rischio.

Esempio: in caso di impianto posto su tetto di fabbricato, la

variazione di attività svolta all’interno del fabbricato stesso po-
trebbe comportare un maggior rischio di incendio (es. fabbri-
cato precedentemente adibito a deposito di mattoni viene

convertito a produzione e deposito di fuochi d’artificio)

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia agli articoli 1.4 “Aggra-
vamento del Rischio” e 1.5 “Diminuzione del Rischio” delle

Condizioni generali di Assicurazione.

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6. Premi

Il contratto prevede periodicità annuale di pagamento del

Premio con possibilità di frazionamento in più rate. In caso

di pagamento frazionato del Premio non sono previsti oneri

aggiuntivi.

AVVERTENZA:

Il Premio può essere oggetto di sconti qualora il Contraen-
te rientri in particolari categorie di soggetti per le quali la

Compagnia applica tariffe agevolate, oppure per effetto di

scontistiche concesse dalla Compagnia all’Intermediario

assicurativo e da questi gestite autonomamente.

Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dal Contraen-
te il Premio dovuto esclusivamente per il tramite dei seguen-
ti mezzi di pagamento:

• assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di

non trasferibilità, intestati alla Compagnia oppure all’In-
termediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;

• bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia o all’In-
termediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;

• bancomat o carta di credito/debito se disponibile presso

l’Intermediario Assicurativo;

• denaro contante per un importo massimo di 750,00 euro

annui.

7. Rivalse

La polizza non prevede rivalse.

L’articolo 1916 del Codice civile “Diritto di surrogazione del-
l’Assicuratore” prevede che la Compagnia che ha pagato l’In-
dennizzo può sostituirsi all’Assicurato nell’esercizio dei diritti

di quest’ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA: In caso di Sinistro, la Compagnia può re-
cedere dal Contratto in un periodo compreso tra la data di

denuncia del Sinistro e il 60° giorno dal pagamento del re-
lativo Indennizzo, con preavviso di 30 giorni.

La Compagnia si impegna a rimborsare la parte di Premio net-
ta non goduta entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Si rinvia all’articolo 1.6 “Recesso in caso di Sinistro” delle

Condizioni generali di Assicurazione e 2.15 “facoltà di re-
cesso” della Sub Sezione II “Garanzia Atti di Terzi“

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell’Articolo 2952, secondo comma, del Codice Ci-
vile, i diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pa-
gamento delle rate di Premio) si prescrivono in due anni dal

giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.

11. Regime fiscale

Il Premio relativo a ciascuna garanzia prestata è soggetto alla

relativa imposta secondo le aliquote seguenti:

Sezione I – Danni Diretti: 22,25%

Sub-sezione I – Garanzia Guasto alle Macchine e/o Feno-
meno elettrico: 22,25%

Sub Sezione II – Garanzia atti di terzi: 22,25%

Sezione II – Danni Indiretti: 22,25%

Sezione III – Ricorso terzi: 22,25%

C. Informazioni sulle procedure liquidative e

sui reclami

12. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo

AVVERTENZA:

Con riferimento agli artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Ci-
vile si precisa che l’Assicurazione prevede specifiche modalità

e termini per la denuncia del Sinistro.

Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidati-
ve, si rinvia agli articoli:

• 2.5 – “Obblighi in caso di Sinistro” della Sezione I –

Norme che regolano l’Assicurazione dei Danni Diretti.

• 3.7 – “Obblighi dell’assicurato in caso di Sinistro” – Sezio-
ne II – Norme che regolano l’Assicurazione dei Danni

Indiretti

13. Reclami

Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia,

all’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Inte-
resse Collettivo (ISVAP) e all’autorità irlandese competente

(Financial Service Ombudsman’s Bureau) secondo le dispo-
sizioni che seguono:

– Alla Compagnia

Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del

rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’at-
tribuzione di responsabilità, della effettività della prestazio-
ne, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute

all’avente diritto o dei sinistri.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

ZURICH INSURANCE plc

Rappresentanza Generale per l’Italia

Ufficio Gestione reclami

Via Benigno Crespi n.2320159 Milano

Fax numero: 022662.2243

E-mail: reclami@zurich.it.

I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, co-
gnome e domicilio del reclamante, indicazione del titolo che

lo legittima al reclamo (contraente, assicurato, danneggiato,

beneficiario, ecc.), denominazione dell’impresa, dell’inter-
mediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve de-
scrizione del motivo della lamentela ed ogni documento

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utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circo-
stanze.

La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45

giorni dalla data di ricevimento del reclamo all’indirizzo for-
nito dal reclamante.

– All’ISVAP

Vanno indirizzati i reclami:

– aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle di-
sposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle re-
lative norme di attuazione e del Codice del Consumo

(relative alla commercializzazione a distanza di servizi fi-
nanziari al consumatore), da parte della Compagna, degli

intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi;

– nei casi in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’e-
sito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di as-
senza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di

45 giorni.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

I.S.V.A.P.

Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e

di Interesse Collettivo,

Servizio Tutela degli Utenti,

Via del Quirinale 21, 00187 Roma

Fax numero: 06/42.133.745/353

corredando l’esposto della documentazione relativa all’even-
tuale reclamo trattato dalla Società.

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei re-
clami sono contenute nel Regolamento n. 24 dell’ISVAP, che

l’Assicurato può consultare sul sito www.isvap.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presen-
tare il reclamo all’Isvap o direttamente al sistema estero com-
petente – individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net – e

chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

– All’autorità irlandese competente

I reclami possono essere indirizzati a:

Financial Service Ombudsman’s Bureau

3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Palace

Dublin 2

secondo le disposizioni relative alle modalità

di reclamo e modulistica contenute nel sito: www.finan-
cialombudsman.ie

Il Financial Service Ombudsman’s Bureau è un organismo

indipendente e separato dalla Autorità di Vigilanza Irlandese

(Central Bank of Ireland) ed è competente a trattare i recla-
mi a servizi forniti dalle imprese di assicurazione.

Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

AVVERTENZA

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effet-
tuata a mezzo di perizia contrattuale ai sensi dell’articolo

1.15 – Procedura per la valutazione del Danno – e con ri-
ferimento a quanto previsto nell’articolo 1.16 – Mandato

dei Periti – delle Condizioni generali di Assicurazione, è

possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità giudiziaria.

Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l’Italia – è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e

delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Data ultimo aggiornamento: 10 marzo 2011

Il Rappresentante legale

Dott. Camillo Candia

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Glossario

Ai termini ed espressioni seguenti, le Parti attribuiscono il si-
gnificato qui precisato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dalla Assi-
curazione.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Atti di terzi: Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti do-
losi di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto delle cose

assicurate.

Atto di sabotaggio organizzato: atto di chi, per motivi poli-
tici, militari, religiosi o similari, distrugge, danneggia o ren-
de inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire,

intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento del-
l’attività.

Atto di Terrorismo: atto, inclusivo ma non limitato all’uso

della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsi-
voglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per

sè o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a

qualsivoglia organizzazione o governo, perpetrato a scopi po-
litici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di

influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno

stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

Compagnia: l’impresa assicuratrice, cioè Zurich Insurance

plc – Rappresentanza Generale per l’Italia, di seguito indica-
ta anche come“ZIP”.

Comunicazioni: lo scambio di informazioni o notizie tra le

Parti effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono pari-
ficati telex, telegrammi e qualsiasi altro mezzo con data certa.

Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione.

Cose assicurate: i beni oggetto della copertura assicurativa

(vedi “Macchinario”).

Danno Indennizzabile: danno determinato in base alle con-
dizioni tutte di polizza, senza tener conto di eventuali detra-
zioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.

Franchigia: l’importo prestabilito che l’Assicurato tiene a suo

carico in caso di Sinistro e per il quale la Compagnia non ri-
conosce l’Indennizzo.

Fenomeno elettrico e/o guasti macchine: tutti i danni deri-
vanti ai Macchinari da guasti e/o rotture originati da cause

interne di natura meccanica e/o elettrica, compresi, a titolo

indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da: incuria, ne-
gligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento qua-
li errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni

anormali, mancato o difettoso funzionamento di congegni

di protezione, corpi estranei, sovratensione elettrica, fulmi-
nazione, errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale,

di fusione, di esecuzione e di installazione.

Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a

chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sè o per

altri (artt. 624 c.p.).

GSE (Gestore Servizi Elettrici) spa: Il GSE (Gestore Servizi

Elettrici) è il soggetto attuatore che qualifica gli impianti fo-
tovoltaici, eroga gli incentivi ed effettua attività di verifica.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Si-
nistro liquidabile a termini di Polizza.

Intermediario assicurativo: La persona fisica o giuridica, is-
critta nel registro unico degli intermediari assicurativi e rias-
sicurativi (RUI) di cui all’art. 109 del D. lgs. 7 settembre

2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di inter-
mediazione assicurativa o riassicurativa.

Macchinario: L’impianto fotovoltaico, comprensivo di: sup-
porti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di

controllo e rilevazione.

Massimale: Somma sino a concorrenza della quale la Com-
pagnia presta la garanzia.

Periodo di indennizzo: (specifico per l’Assicurazione Incen-
dio Danni Indiretti) Il periodo che ha inizio al momento del

Sinistro, avente come limite la durata indicata all’articolo 3.6

– Sezione II Danni Indiretti, durante il quale i risultati del-
l’attività dichiarata risentono delle conseguenze del Sinistro.

Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della ri-
soluzione o sospensione del contratto avvenuti posterior-
mente alla data del Sinistro.

Polizza: il documento che prova la stipulazione del contrat-
to di Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia

comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scoperto: La percentuale del Danno indennizzabile che

viene dedotta dal Danno indennizzabile stesso e che l’Assi-
curato tiene a suo carico.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è presta-
ta l’Assicurazione.

Data ultimo aggiornamento: 10 marzo 2011

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Condizioni di Assicurazione

1 – Condizioni generali

Articolo 1.1

Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e

dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla

valutazione del Rischio, possono comportare la perdita to-
tale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa

cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892,

1893 e 1894 C.C.

Articolo 1.2

Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in

Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pa-
gati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del paga-
mento.

I Premi devono essere pagati all’ Intermediario assicurativo al

quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio suc-
cessivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30°

giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle

ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive sca-
denze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Pre-
mi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.

In caso di Premio frazionato in più rate, il suddetto termine

di rispetto si applica anche alle rate così frazionate

Articolo 1.3

Modifiche dell’Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere

provate per iscrit to.

Articolo 1.4

Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scrit-
ta alla Compagnia di ogni aggrava mento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla

Compagnia possono comportare la perdita totale o parzia-
le del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione del-
l’Assicurazione, ai sensi dell’art.1898 C.C.

Articolo 1.5

Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio, la Compagnia è tenu-
ta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla co-
municazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi

dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 1.6

Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o

rifiuto del l’Indennizzo, la Compagnia può recedere dall’As-
sicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, en-
tro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso,

rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di Ri-
schio non corso. La riscossione dei Premi venuti a scadenza

dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto della

Compagnia non possono essere interpretati come rinuncia

della Compagnia stessa a valersi della facoltà di recesso.

Articolo 1.7

Proroga dell’Assicurazione e periodo di Assicurazione

L’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno riportato nel

frontespizio di Polizza e ha durata annuale. In mancanza di

disdetta spedita da una delle parti mediante lettera racco-
mandata almeno 30 giorni prima della scadenza di ogni an-
nualità, l’Assicurazione (di durata non inferiore ad un

anno), è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al pe-
riodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella dura-
ta di un anno, salvo che l’Assicurazione sia stata stipulata per

una minore durata, nel qual caso esso coincide con la dura-
ta del contratto.

Articolo 1.8

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del

Contraente.

Articolo 1.9

Foro competente – Risoluzione stragiudiziale delle contro-
versie

Foro competente, a scelta di parte attrice, è quello della sede

legale del convenuto ovvero quello ove ha sede l’Intermedia-
rio assicurativo cui è assegnato il contratto.

Qualora l’Assicurato sia un consumatore ex art. 3 comma 1

lett a) D.lgs 206/2005, è competente il foro di residenza o

domicilio eletto dell’Assicurato.

Articolo 1.10

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le

norme di legge.

Articolo 1.11

Titolarita’ dei diritti nascenti della Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non

possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Com-
pagnia.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti neces-
sari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L’accertamento e la liquidazione dei danni cosi effettuati so-
no vincolanti anche per l’Assicurato restando esclusa ogni

sua facoltà di impugnativa.

L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia

essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titola-
ri dell’interesse Assicurato.

Articolo 1.12

Ispezione alle cose assicurate

La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le Cose Assi-
curate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirne tutte le occor-
renti indicazioni ed informazioni.

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Articolo 1.13

Valutazione del Rischio

Le circostanze influenti sulla valutazione del Rischio sono

quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente o dell’As-
sicurato, rese ai fini dell’Assicurazione in base alle quali la

Compagnia ha prestato il suo consenso e determinato il

Premio.

Articolo 1.14

Esagerazione dolosa del Danno

Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente

l’ammontare del Danno, dichiara distrutte cose che non

esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o ma-
nomette cose salvate, adopera a giustifica zione mezzi o

documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente

le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di

questo, perde il diritto all’Indennizzo.

Articolo 1.15

Procedura per la valutazione del Danno

L’ammontare del Danno é concordato dalle parti, diretta-
mente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti

nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con

apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi

disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di es-
si. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e

le decisioni sui punti controversi sono prese a maggio ranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da

altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazio-
ni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio pe-
rito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, ta-
li nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono

demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizio-
ne il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito;

quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Articolo 1.16

Mandato dei periti

I Periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sini-
stro;

b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni

risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento

del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato

il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verifi-
care se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli ob-
blighi di cui all’art. “Obblighi in caso di Sinistro”;

c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle Cose As-
sicurate, determinando il valore che le cose medesime

avevano al momento del Sinistro, secondo i criteri di va-
lutazione di cui all’art. 2.4 – “Valore delle Cose Assicura-
te e determinazione del danno” della Sezione I e di cui

all’Articolo 3.4 – “Determinazione dell’Indennizzo” della

Sezione II;

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, com-
prese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del Danno effet-
tuata ai sensi dell’art. 1.15 – “Procedura per la valutazione

del danno”, i risultati delle operazioni peritali devono esse-
re raccolti in apposito verbale, con allegate le stime detta-
gliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna

delle parti.

I risultati delle operazioni di cui ai commi c) e d) sono ob-
bligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qual-
siasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o

violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni

caso qualsiasi azione od eccezione inerente l’indennizza-
bilità del danno.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte

in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’atti-
vità – anche se ridotta- svolta nelle aree non direttamente

interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei

reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta

di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli al-
tri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità

giudiziaria.

Articolo 1.17

Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente

risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna se-
paratamente, eccedevano al momento del Sinistro le som-
me rispettivamente assicurate con le partite stesse, la

Compagnia risponde del Danno in proporzione del rap-
porto fra il valore Assicurato e quello risultante al mo-
mento del Sinistro.

Articolo 1.18

Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se per il medesimo Rischio coesistono più assicu razioni,

l’Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comuni –

cazione degli altri con tratti stipulati.

In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti

gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi

l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto auto-
nomamen te considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio

l’Indennizzo dovuto dall’Assicurazione insolvente – superi

l’ammontare del Danno, la Compagnia è tenuta a pagare

soltanto la sua quota proporziona le in ragione dell’Inden-
nizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa co-
munque ogni obbligazione solidale con gli altri

Assicurato ri.

Articolo 1.19

Limite massimo dell’indennizzo

Salvo il caso previsto dall’art. 1914 c.c. per nessun titolo la

Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore

di quella assicu rata.

Articolo 1.20

Pagamento dell’indennizzo

Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ri-
Pagina 2 di 10

cevuta la necessaria documentazione, la Compagnia prov-
vede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla da-
ta del verbale definitivo di Perizia di cui all’art.1.16 –

“Mandato dei Periti” delle Condizioni generali di Assicura-
zione, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del

Sinistro, il pagamento dell’Indennizzo è effettuato qualo-
ra dal procedimento stesso risulti che tale causa non sia

dovuta a dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicura-
to, dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità illi-
mitata.

E’inoltre facoltà della Compagnia posticipare il pagamento

dell’Indennizzo rispetto al limite di cui sopra qualora:

i. esistano dubbi circa il diritto dell’assicurato all’Inden-
nizzo, nel qual caso il pagamento è dovuto soltanto

quando l’Assicurato fornisca la prova necessaria o la

Compagnia accetti la responsabilità;

ii. a seguito di qualsiasi perdita o danno ovvero di interfe-
renze o interruzioni dell’attività assicurata, siano state

avviate indagini dell’Autorità competente nei confronti

dell’Assicurato, nel qual caso il pagamento è dovuto sol-
tanto al termine di tali indagini, fermo restando che se

l’Assicurato viene condannato per qualsiasi reato rispet-
to a qualunque richiesta di Indennizzo in base alla Po-
lizza, la copertura contemplata da questa Sezione non ha

effetto.

Resta inteso che la Compagnia non pagherà interessi sugli

indennizzi trattenuti, se non nel caso di riconosciuta ina-
dempienza.

Articolo 1.21

Buona fede

Si conviene che, l’omissione della dichiarazione da parte

dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravan-
te il Rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiara-
zioni all’atto della stipulazione del contratto o durante il

corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarci-
mento dei danni, semprechè tali omissioni od inesatte di-
chiarazioni siano avvenute in buona fede e con l’intesa che

l’Assicurato ha l’obbligo di corrispondere alla Compagnia

il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio che

ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostan-
za si sia manifestata.

Articolo 1.22

Riduzione delle somme assicurate

In caso di Sinistro, le somme assicurate con le singole par-
tite di Polizza ed i relativi limiti di Indennizzo, nonché il

valore complessivo dichiarato per le Cose Assicurate, si in-
tendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine

del periodo di Assicurazione in corso, di un importo

uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabi-
le al netto di eventuali Franchigie e Scoperti senza corri-
spondente restituzione di Premio. Qualora a seguito del

Sinistro stesso la Compagnia decidesse invece di recedere

dal contratto, si fa luogo al rimborso del Premio netto non

goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

2 – Sezione I

Norme che regolano

l’Assicurazione dei Danni Diretti

Articolo 2.1

Oggetto dell’Assicurazione

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causa-
ti al Macchinario (fissato agli appositi sostegni, collaudato

e collegato alla rete del Gestore) nell’ambito della o delle

ubicazioni dichiarate in Polizza, da qualsiasi evento im-
provviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo

quanto stabilito dall’art. 2.2 – Esclusioni e dall’art. 2.3 –

Delimitazioni e detrazioni.

Si precisa inoltre che il Macchinario deve aver superato tut-
te le verifiche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE

S.p.A.) riportate nell’allegato 1 del Decreto Ministeriale ap-
provato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

n° 45/2007 del 23/02/2007, comprese eventuali varianti, ag-
giornamenti ed estensioni. In caso di pannelli non certifica-
ti e/o in caso di mancato superamento da parte dei

Macchinari di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal

GSE, l’Assicurato decade dal diritto all’Indennizzo.

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle

Cose Assicurate per ordine dell’Autorità e quelli non incon-
sideratamente arrecati dall’Assicurato e da terzi allo scopo di

impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizza-
bile a termini di Polizza.

Articolo 2.2

Esclusioni

a) Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

a1) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi,

atti di terrorismo e sabotaggio, furto, rapina, am-
manco, smarrimento, saccheggio, estorsione, mal-
versazione, appropriazione indebita, atti di guerra

dichiarata o non, occupazione o invasione militare,

requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra

civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordi-
nanze di governo o autorità, anche locali, sia di di-
ritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica

ed edifici in genere;

a2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni

provocate da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o

dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

a3) mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;

a4) dolo e colpa grave del Contraente, dell’Assicurato,

dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità

illimitata;

a5) inquinamento e/o contaminazione in genere sia

graduale che accidentale e relative spese di decon-
taminazione, disinquinamento e risanamento delle

Cose Assicurate, delle acque, dell’aria e del terreno;

contaminazione da sostanze radioattive;

a6) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che

regolano la costruzione, modificazione, ricostru-
zione o demolizione del Macchinario; inoltre, con-
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cernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demo-
lizioni di cose non danneggiate nonché confische o

requisizioni in genere;

a7) difetti di cui il Contraente, l’Assicurato o il prepo-
sto all’esercizio del Macchinario erano a conoscen-
za, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza

con l’uso della normale diligenza, al momento del-
la stipula della Polizza;

a8) eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per

legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o

manutentore;

a9) guasti meccanici, elettrici ed elettronici del Mac-
chinario (se non quanto previsto nell’apposita Sub-
Sezione I, qualora attivata);

a10) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o traspor-
to di proprietà o al servizio del Contraente o del-
l’Assicurato;

a11) montaggio, smontaggio, manutenzione di Macchi-
nario

a12) errori di progettazione, di calcolo, vizi di materia-
le, di fusione, di esecuzione e di installazione;

a13) deperimento o logoramento o usura che siano con-
seguenza naturale dell’uso o del funzionamento o

causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici

nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incro-
stazione, deterioramento, depositi, rottura graduale,

erosione, danni di natura estetica che non compro-
mettano la funzionalità delle Cose Assicurate;

a14) assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilata-
zioni di Macchinario ;

a15) lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramen-
to, livellamento;

a16) malfunzionamento di hardware, software o chip

incorporati, perdita o alterazione di dati, perdite di

schede, dischi, nastri, CD ROM, ed altri supporti

informatici; ma ciò tuttavia non esclude l’inden-
nizzabilità dei danni e/o perdite conseguenti a tali

eventi alle Cose Assicurate;

a17) inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o

venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione; a

funzionamento improprio del Macchinario e ad

esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico

o scondizionamento; sono inoltre escluse le spese di

manutenzione, aggiornamento e miglioramento;

a18) impiego di esplodenti in genere;

a19) umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, bat-
teri, muffa, funghi, contaminazione, roditori, ani-
mali e vegetali in genere, infiltrazione;

a20) eruzione vulcanica e maremoto.

Sono inoltre esclusi i danni subiti o provocati:

a21) a tubazioni e cavi interrati se non protetti da ap-
positi manufatti;

b) proprietà e beni esclusi:

b1) Macchinario in genere, prima del favorevole com-
pletamento dei collaudi di accettazione;

b2) Macchinario, o parti di esso, in fase di costruzione,

montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in

servizio anche se in connessione a lavori di manu-
tenzione o revisione;

b3) linee di distribuzione o trasmissione di energia ol-
tre i 300 metri dall’ubicazione dell’impianto;

b4) pannelli “stand alone” utilizzati per l’alimentazio-
ne di segnalazioni stradali o per qualsiasi altra de-
stinazione d’uso.

c) sono comunque sempre esclusi:

c1) qualsiasi tipo di danno indiretto (se non quanto

previsto nell’apposita Sezione II, qualora attivata);

c2) gli aumenti del costo di riparazione o sostituzione

in seguito all’applicazione di leggi/ordinanze;

c3) i difetti di rendimento;

c4) maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o con-
taminazione da amianto;

c5) i danni a cose in leasing o noleggiate di cui il loca-
tore sia responsabile per contratto o a termini di

legge o se assicurate da altre polizze;

c6) ammanchi constatati in sede di inventario o di ve-
rifiche periodiche.

Articolo 2.3

Delimitazioni e detrazioni

In nessun caso la Compagnia è obbligata a pagare importo

superiore a quello specificatamente stabilito nel frontespizio

di Polizza.

Il pagamento dell’Indennizzo è effettuato, per ciascun Sini-
stro che avvenga nel corso del periodo di Assicurazione, pre-
via detrazione della franchigia specificatamente stabilita nel

frontespizio di Polizza.

01 Relativamente ai danni materiali diretti causati da terre-
moto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e

repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene,

si precisa che per singolo Sinistro si intendono i danni

subiti dagli enti assicurati per effetto di un fenomeno tel-
lurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore

successive all’evento che ha dato luogo al Sinistro in-
dennizzabile ai sensi di questa garanzia.

02 Relativamente ai danni causati alle Cose Assicurate da:

franamento e smottamento del terreno, la Compagnia

non indennizza somma superiore al 60% della somma

assicurata nella partita Macchinario.

Articolo 2.4

Valore delle Cose Assicurate e determinazione del Danno

L’attribuzione del valore che le Cose Assicurate – illese, dan-
neggiate o distrutte – avevano al momento del Sinistro è ot-
tenuta secondo i seguenti criteri:

si stima il costo di rimpiazzo delle Cose Assicurate con altre

nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di

un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, fun-
zionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra

circostanza concomitante.

Pagina 4 di 10

L’ammontare del Danno si determina:

deducendo dal valore delle Cose Assicurate il valore delle co-
se illese e il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli

oneri fiscali non dovuti all’erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del Sini-
stro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in

quanto per esse non è operante il disposto dell’articolo 2.5

– Obblighi in caso di Sinistro.

Articolo 2.5

Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il

Danno; le relative spese sono a carico della Compagnia

secondo quanto previsto dall’art. 1914 c.c.

b) darne avviso all’Intermediario assicurativo al quale è as-
segnata la Polizza oppure alla Compagnia entro tre gior-
ni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art.

1913 c.c.

c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta

all’Auto rità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisan-
do, in particola re, il momento dell’inizio del Sinistro, la

causa presunta del Sinistro e l’entità approssi mativa del

Danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmes-
sa alla Compagnia;

d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liqui-
dazione del danno senza avere, per questo, diritto ad in-
dennità alcuna;

e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con ri-
ferimento alla qualità, quantità e valore delle cose di-
strutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato

particolareg giato delle altre Cose Assicurate esistenti al

momento del Sinistro con indicazione del rispettivo va-
lore, mettendo comunque a disposizione i suoi regi stri,

conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ri-
chie sto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro in-
dagini e verifiche.

L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la

perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi

dell’art. 1915 C.C.

Condizioni particolari

Articolo 2.6

Macchinario in Leasing (d.i.c. / d.i.l.)

A parziale deroga dell’art.2.2 – Esclusioni comma c5), qua-
lora il Macchinario in uso all’Assicurato a titolo di locazione

finanziaria sia già assicurato dal Locatore, la Compagnia ga-
rantisce i beni medesimi:

a. per il loro valore contro gli eventi garantiti dalla Polizza e

non previsti da altre eventuali assicurazioni;

b. per l’eccedenza, a completamento del loro valore contro

gli eventi garantiti sia dalla Polizza che da altre eventuali

assicurazioni.

Articolo 2.7

Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per “valore a nuovo” s’intende convenzional-
mente:

il costo di rimpiazzo delle Cose Assicurate con altre nuove

eguali oppure equivalenti per rendimento economico – ivi

comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

a parziale deroga dell’art. 2.4 – Valore delle Cose Assicurate

e determinazione del danno, le Parti convengono di stipula-
re l’Assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo” alle se-
guenti condizioni:

1 in caso di Sinistro si determina:

a) l’ammontare del Danno e della rispettiva indennità co-
me se l’Assicurazione “valore a nuovo” non esistesse;

b) il supplemento d’indennità che, aggiunto all’importo

di cui alla lettera a), determina l’indennità complessi-
va calcolata in base al “valore a nuovo”.

2 Agli effetti degli Artt. 1.17 – Assicurazione parziale e 1907

del Codice Civile, il supplemento di indennità, qualora la

somma assicurata risulti:

a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è

dato dall’intero ammontare del supplemento medesi-
mo;

b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al

valore al momento del Sinistro, per cui risulta assicu-
rata solo una parte dell’intera differenza occorrente per

l’integrale “Assicurazione a nuovo”, viene proporzio-
nalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte

e l’intera differenza;

c) eguale o inferiore al valore al momento del Sinistro di-
venta nullo.

3 In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti del-
la determinazione del supplemento di indennità si tiene

conto della somma complessivamente assicurata dalle as-
sicurazioni stesse.

4 Agli effetti dell’Indennizzo resta convenuto che in nessun

caso può comunque essere indennizzato, per ciascun

Macchinario, importo superiore al triplo del relativo va-
lore determinato in base alle stime di cui all’art. 2.4 – Va-
lore delle Cose Assicurate e determinazione del danno.

5 Il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito en-
tro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il

rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa

area nella quale si trovano le cose colpite dal Sinistro o su

altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per

la Compagnia, purché ciò avvenga, salvo comprovata for-
za maggiore, entro 12 mesi dalla data dell’atto di liqui-
dazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

6 L’Assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda sol-
tanto Macchinari, attrezzature od arredamento di repar-
ti in stato di attività.

7 Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tut-
te di Polizza;

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Articolo 2.8

Spese di demolizione e sgombero

La Compagnia indennizza le spese necessariamente sostenu-
te per demolire, sgombrare e trasportare al più vicino scarico

i residuati del Sinistro, sino alla concorrenza del 10% del

Danno indennizzabile, con il massimo di Eur 50.000.

Articolo 2.9

Deroga alla regola proporzionale

Relativamente alla partita Macchinario, a parziale deroga di

quanto previsto dall’ art. 1.17 – Assicurazione parziale, si

conviene fra le Parti che, in caso di Sinistro, non si fa luogo

all’applicazione della regola proporzionale.

Articolo 2.10

Colpa Grave

A parziale deroga di quanto previsto all’art. 2.2 comma a4),

la Compagnia risponde dei danni indennizzabili a termini di

Polizza anche quando siano causati da o dovuti a colpa gra-
ve del Contraente, dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o

dei soci a responsabilità illimitata.

Articolo 2.11

Precisazione su oggetto dell’Assicurazione

A parziale deroga di quanto riportato nell’art. 2.1 – Oggetto

dell’Assicurazione, si precisa che, nel caso in cui il Macchi-
nario fosse collaudato e pronto all’uso, ma non avesse an-
cora superato le verifiche imposte dal Gestore dei Servizi

Elettrici (GSE SpA), non si intendono operanti la Sub Se-
zione I Guasti Macchine e la Sezione II – Danni Indiretti

(anche se ne fosse prevista l’attivazione) fino alla data del ri-
conoscimento della tariffa incentivante da parte del G.S.E.

S.p.A.

Sub-Sezione I – Garanzia “guasto alle

macchine e/o fenomeno elettrico”

(Valida solo se espressamente richiamata nel frontespizio di

Polizza)

A parziale deroga dell’Art. 2.2 comma a9) e a12) della Se-
zione I, ferme restando tutte le altre esclusioni previste in

detto articolo, la Compagnia si obbliga ad indennizzare i

guasti accidentali derivanti da “Guasto alle Macchine e Fe-
nomeno Elettrico” al Macchinario, anche se di proprietà di

terzi, collaudato, pronto per l’uso cui è destinato e collegato

alla rete del Gestore.

Sono esclusi i danni:

a) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili

o montabili per una determinata lavorazione, funi, cor-
de, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumula-
tori elettrici e quant’altro di simile; non connessi a lavori

di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni

verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e re-
lative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubi-
cazioni dell’Assicurato;

b) i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i

danni a moduli e componenti elettronici del Macchina-
rio (ivi compresi i costi della ricerca e l’identificazione di

difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni

normalmente comprese nei contratti di assistenza tecni-
ca e cioè:

– controlli di funzionalità;

– manutenzione preventiva;

– eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;

– eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e

costi di manodopera) verificatisi durante l’esercizio,

senza concorso di causa esterna.

Per quanto concerne i danni di serie (solamente per danni

derivanti da vizi di materiale, difetti di fabbricazione, erro-
ri di progetto e calcolo, errori di montaggio), gli stessi so-
no indennizzati secondo la seguente regola:

1° Sinistro: 100% dell’Indennizzo

2° Sinistro: 70% dell’Indennizzo

3° Sinistro: 40% dell’Indennizzo

4° Sinistro: 20% dell’Indennizzo

dal 5° Sinistro: no Indennizzo

Agli effetti di questa garanzia, in nessun caso la Compagnia

è obbligata a pagare per ciascun Sinistro più della somma

assicurata alla partita Macchinario.

Sub-sezione II – Garanzia “atti di terzi”

(Valida solo se espressamente richiamata nel frontespizio di

Polizza)

A parziale deroga dell’art.2.2 comma a1), la Compagnia ri-
sponde dei danni derivanti da atti di terzi. Solo limitata-
mente alla presente Sub Sezione, sono comunque esclusi i

danni causati da o dovuti a dolo e colpa grave del Con-
traente, dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci

a responsabilità illimitata e delle persone di cui l’Assicura-
to debba rispondere.

Articolo 2.12

Limiti di Indennizzo

Relativamente ai danni da furto alle Cose Assicurate, la

Compagnia:

– per impianti posti ad un’altezza minima dal suolo supe-
riore a 3 m non indennizza somma superiore al 60% del-
la somma assicurata nella partita Macchinario con il

limite di € 150.000 per Sinistro e annualità;

– per tutte le altre tipologie di impianto, non indennizza

somma superiore al 20% della somma assicurata nella

partita Macchinario con il limite di € 150.000 per Sini-
stro e annualità.

Relativamente ai danni causati alle Cose Assicurate da atti di

terzi (eccetto il furto), la Compagnia non indennizza som-
ma superiore al 60% della somma assicurata per Sinistro e

annualità.

Pagina 6 di 10

Articolo 2.13

Prescrizioni

Per quanto riguarda il Furto, è condizione essenziale per

l’indennizzabilità di tali danni che l’atto sia avvenuto rom-
pendo gli appositi sostegni a cui il Macchinario è fissato e a

condizione che l’autore del Furto si sia introdotto nelle aree

contenenti le cose stesse:

a) violandone le difese esterne mediante:

1) rottura, scasso;

2) uso di grimaldelli o di arnesi simili;

b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda supera-
mento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi

artificiosi o di particolare agilità personale;

c) in modo clandestino

Se per le Cose Assicurate sono previste in Polizza misure di

sicurezza, la Compagnia è obbligata soltanto se l’autore del

Furto, dopo essersi introdotto nelle aree ove è ubicato l’im-
pianto fotovoltaico in uno dei modi sopra indicati:

– abbia violato tali mezzi come previsto dalla lettera a), pun-
to 1).

Articolo 2.14

Sistemi di prevenzione atti di terzi

1) Le installazioni sui tetti devono essere fatte su edifici

abitati, occupati o comunque non abbandonati, pena la

perdita del diritto all’Indennizzo.

2) Tutte le installazioni, pena la perdita del diritto all’In-
dennizzo, devono essere provviste tassativamente dei se-
guenti sistemi antifurto:

• tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai re-
lativi sostegni devono essere del tipo “antifurto” o co-
munque prevedere un sistema che ne impedisca la

libera rimozione con sistemi ordinari (cacciavite, svita-
tore automatico, chiave inglese ecc…). Si precisa che

questo sistema antifurto si intende tassativo solo ai fi-
ni della copertura dei danni da Furto;

• impianto antifurto a protezione delle Cose Assicurate

che preveda il collegamento in remoto con un istituto

di vigilanza che venga allertato e che intervenga in lo-
co in caso di allarme. Si intendono esentati dalla pre-
sente prescrizione gli impianti:

1. di potenza inferiore a 20kWp installati ad una altez-
za minima superiore a 3 metri;

2. di potenza inferiore a 20kWp installati su fabbricato

adibito a dimora abituale;

3. installati su tetto di edifici posti all’interno di azien-
de agricole o agrituristiche costantemente presidiate

(h24, 365 giorni/anno) dall’Assicurato o da persone

di cui egli debba rispondere.

3) Tutte le installazioni (ad esclusione di quelle descritte al

punto 2).3 precedente) poste a terra, su serre in genere,

o ad un altezza minima inferiore a 3 metri, pena la per-
dita del diritto all’Indennizzo, devono essere provviste

tassativamente dei seguenti sistemi antifurto ad integra-
zione di quanto già disposto dal comma 2) di questo ar-
ticolo:

• Recinzione (altezza minima 2 m)

• Antifurto perimetrale collegato in remoto con istituto

di vigilanza o, in alternativa, sistema di videosorve-
glianza che preveda il collegamento in remoto con un

istituto di vigilanza che preveda l’obbligo di intervento

entro 60 minuti

Articolo 2.15

Facoltà di recesso

La Compagnia e l’Assicurato hanno la facoltà di recedere

dalla garanzia prestata con questa Sub-Sezione mediante

preavviso di giorni 14 (quattordici) da comunicarsi a mez-
zo lettera raccomandata. In tale caso la Compagnia, entro

45 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la par-
te di Premio netto relativa al periodo di Rischio non corso

relativamente alla Garanzia Atti di Terzi.

3 – Sezione II

Norme che regolano l’Assicurazio-
ne dei Danni Indiretti

Articolo 3.1

Oggetto dell’Assicurazione

La Compagnia indennizza le perdite di profitto – calcolate

a termini dell’art. 3.4 – che possono derivare dall’interru-
zione o diminuzione della produzione di energia elettrica a

causa di un Sinistro che abbia colpito le Cose Assicurate ai

sensi della Sezione I e delle relative Sub Sezioni I e II se at-
tivate, nei luoghi indicati nella suddetta Sezione di riferi-
mento e nei quali il Macchinario stesso è ubicato, sempre

che:

– tale Sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione I e

delle relative Sub Sezioni I e II se attivate;

– il Macchinario sia collegato alla rete;

– nel caso di impianti di potenza superiore a 1.000 kWp, il

Macchinario sia dotato di sistema di telecontrollo, diretta-
mente gestito dall’installatore

– sia stata prevista una regolare attività di manutenzione del-
l’impianto; tale attività può essere contrattualizzata ed ese-
guita da un soggetto accreditato o può essere eseguita da

personale interno, purchè gli operatori deputati a tali at-
tività siano provvisti di certificazione. In ogni caso detta

attività di manutenzione deve essere dimostrabile e trac-
ciabile;

salve le eccezioni di cui agli Artt. 3.2 – Esclusioni e 3.3 –

Delimitazioni e detrazioni.

Articolo 3.2

Esclusioni

La Compagnia non risponde delle perdite e le spese conse-
guenti a prolungamento dell’inattività conseguenti ad un

Sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione I

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della Polizza causato da:

– serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di

guerra in genere;

– mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi

finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività;

– difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell’esercizio e dif-
ficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo

delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause

esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o al-
tre norme di legge o da provvedimenti dell’Autorità;

– da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di loca-
zioni, licenze, concessioni, commesse o contratti.

La Compagnia non risponde inoltre di:

– penali o indennità o multe dovute a terzi;

– giornate di sospensione dell’attività assicurata (intenden-
dosi per tale l’attività di produzione di energia elettrica)

che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo,

anche se il Sinistro non si fosse verificato.

La Compagnia non risponde delle perdite conseguenti a

prolungamento od estensione dell’inattività causati da:

– disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che

impediscano o rallentino la fornitura di materiali;

– revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occa-
sione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle

macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

– dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei

rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;

– atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione

militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra

civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di

governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto,

serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;

– difetto di rendimento del Macchinario o mancato rag-
giungimento delle performance attese;

– mancato riaggancio automatico dell’inverter alla rete a

seguito di sbalzi di tensione.

Articolo 3.3

Delimitazioni e detrazioni

Il pagamento dell’Indennizzo è effettuato previa detrazio-
ne, per singolo Sinistro, degli importi indicati nel fronte-
spizio di Polizza.

Articolo 3.4

Determinazione dell’Indennizzo

Si procede alla determinazione dell’Indennizzo secondo le

norme seguenti:

a) Si considera la produzione media giornaliera di energia

elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore,

relativamente alle due settimane antecedenti il Sinistro,

con l’impianto regolarmente funzionante;

b) Si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/gior-
no) che l’impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni

successivi al Sinistro, prima della riparazione;

c) La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene

moltiplicata per:

c1) Il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal

cliente con il Gestore della rete;

c2) Il valore dell’incentivo erogato dal GSE per impianti

fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del

19.02.07 relativo al conto energia, e sue successive

modifiche ed integrazioni;

d) L’Indennizzo complessivo è pari al valore risultante dalla

somma dei punti c1) e c2), moltiplicato per i giorni ne-
cessari a ripristinare la piena funzionalità dell’impianto, al

netto dei giorni indicati nel frontespizio di Polizza quali

Franchigia.

Se, nei 180 giorni immediatamente successivi al termine

del Periodo di Indennizzo, l’Assicurato ottiene benefici

esclusivamente in conseguenza dell’interruzione o riduzio-
ne dell’attività dichiarata, tali benefici devono essere de-
tratti dall’Indennizzo come sopra determinato.

Qualora il pagamento dell’Indennizzo da parte della Com-
pagnia fosse intervenuto prima dei 180 giorni suddetti,

l’Assicurato è tenuto alla restituzione alla Compagnia del-
l’importo corrispondente ai benefici ottenuti.

Articolo 3.5

Periodo di Indennizzo

L’Assicurazione è convenuta per un periodo massimo di In-
dennizzo di 63 (sessantatre) giorni comprensivi della Fran-
chigia di 72 ore come indicato nel frontespizio di Polizza.

Tale periodo ha decorrenza concomitante con quella della

Franchigia temporale ossia con la data di denuncia del Sini-
stro.

Articolo 3.6

Sospensione dell’Assicurazione

In caso di inattività dell’impianto per cause diverse da quel-
le previste dalla Polizza, l’Assicurazione dei Danni Indiret-
ti è sospesa fino al momento in cui l’attività assicurata

viene in tutto o in parte ripresa.

Quando l’inattività dell’impianto è parziale, l’Assicurazione

dei Danni Indiretti ha effetto limitatamente alla parte di im-
pianto che continua ad essere in attività.

Il Premio dell’annualità in corso rimane acquisito per intero

dalla Compagnia; il premio per l’annualità successiva verrà

concordato tenendo conto del periodo di inattività trascorso

e della conseguente sospensione dell’Assicurazione.dei Dan-
ni Indiretti.

Articolo 3.7

Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro

Nel caso di un qualsiasi evento che dia adito ad una richie-
sta di Indennizzo secondo la Sezione II, si conviene che il

Contraente o l’Assicurato deve:

a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli in-
terventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare

o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione

dell’attività e per evitare o diminuire la perdita inden-
nizzabile conseguente;

b) notificare tale evento alla Compagnia ed inviarne con-
ferma scritta entro 48 ore.

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L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la

perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi

dell’art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:

c) fornire alla Compagnia a proprie spese una dichiarazio-
ne scritta contenente tutti i dettagli della richiesta di In-
dennizzo, entro e non oltre trenta giorni

dall’interruzione o interferenza dell’attività assicurata

ovvero entro un ulteriore periodo che la Compagnia può

di volta in volta concedere per iscritto;

d) tenere a disposizione, tanto della Compagnia quanto dei

Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture, nonché

fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove,

informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che

possa essere ragionevolmente richiesto dalla Compagnia

e dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche, even-
tualmente accompagnati da una dichiarazione legal-
mente valida della veridicità della richiesta di

risarcimento e di qualsiasi aspetto correlate.

Inoltre:

la Compagnia ed i suoi incaricati hanno accesso illimita-
to alle strutture in cui si siano verificati tali perdite o dan-
ni, al fine di stabilire la possibile causa e l’entità della

perdita o del danno, il suo effetto sull’interesse assicurato,

nonché al fine di esaminare le possibilità di ridurre al mi-
nimo l’interruzione o l’interferenza con l’attività assicura-
ta e, se necessario, formulare ragionevoli raccomandazioni

su come evitare o ridurre al minimo tale interruzione o

interferenza

L’inadempimento di uno di tali obblighi da parte dell’Assi-
curato o di chiunque operi per suo conto può comportare

la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.

4 – Sezione III

Ricorso terzi

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di

quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente respon-
sabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, in-
teressi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi,

per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose,

in conseguenza di un Sinistro al Macchinario, indennizzabi-
le a termini di Polizza.

L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o

sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché

di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, en-
tro il Massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10%

del Massimale stesso.

L’Assicurazione non comprende i danni:

– a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o de-
tenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del-
l’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico,

ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni,

nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

– di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’ac-
qua, dell’aria e del suolo;

– da Furto;

– derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal

Contraente o dall’Assicurato e non direttamente derivan-
tigli dalla legge;

– derivanti da responsabilità civile professionale;

– sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto

a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comun-
que, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché

i danni di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli

artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

Non sono comunque considerati terzi:

I. il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni

altro parente e/o affine se con lui convivente;

II. quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale

rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’am-
ministratore e le persone che si trovino con loro nei rap-
porti di cui al punto precedente;

III. le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una

persona fisica, siano qualificabili come controllanti, con-
trollate o collegate, a sensi dell’ art. 2359 C.C., nonchè

gli amministratori delle medesime.

L’Assicurato deve immediatamente informare la Compa-
gnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui,

fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la

Compagnia ha facoltà di assumere la direzione della causa e

la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qua-
lunque transazione o riconoscimento della propria respon-
sabilità senza il consenso della Compagnia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice

Civile.

5 – Sezione IV

Condizioni particolari aggiuntive

Articolo 5.1

Limite di Indennizzo generale di Polizza

Si prende atto tra le Parti che questa Polizza non indenniz-
za in nessun caso importo superiore ad 3.500.000,00 euro

per Sinistro ed in aggregato per singola annualità assicura-
tiva e per tutte le Sezioni e relative Sub-sezioni.

Articolo 5.2

Vincolo (valida se espressamente richiamata nel frontespi-
zio di Polizza)

Questa Polizza si intende vincolata a tutti gli effetti a favo-
re dell’Ente Vincolante identificato nel frontespizio di Po-
lizza.

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Pertanto la Compagnia si obbliga:

1) a riconoscere il vincolo come l’unico ad essa dichiarato e

da essa riconosciuto al momento dell’apposizione del vin-
colo stesso;

2) a conservarlo inalterato, nonchè a riportarlo nelle nuove

polizze che sostituiscono le originarie;

3) a non liquidare nessun Indennizzo se non con il concor-
so e/o con il consenso scritto dell’Ente Vincolante;

4) a pagare direttamente all’Ente Vincolante l’importo della

liquidazione dell’Indennizzo, senza bisogno di concorso

dell’ Assicurato, salvo diversa disposizione scritta dell’En-
te Vincolante;

5) a notificare all’Ente Vincolante a mezzo di lettera raccoman-
data, il mancato pagamento da parte degli assicurati, dei Pre-
mi di assicurazione e/o l’eventuale mancato rinnovo della

Polizza alla sua naturale scadenza, e, comunque, a considera-
re valida ed efficace la Polizza in corso fino a quando non sia-
no trascorsi 30 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata

di cui sopra sia stata consegnata all’Ufficio Postale;

6) a non apportare alcuna variazione, fermo il diritto di re-
cesso in caso di Sinistro senza il preventivo consenso scrit-
to dell’Ente Vincolante ed a notificare all’Ente Vincolante

stesso tutte le eventuali circostanze che a proprio giudizio

e conoscenza menomassero o potessero menomare la va-
lidità ed efficacia dell’Assicurazione.