• NORMATIVA CEI 22 Dicembre 2016

    Nuova normativa per verifiche obbligatorie degli impianti FV superiori a 11,08 kWh. Prima scadenza 30 settembre 2017.

    Nuova normativa GSE – leggi la delibera

    DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2016 786/2016/R/EEL TEMPISTICHE PER L’APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA NORMA CEI 0-16 E DALLA NUOVA EDIZIONE DELLA NORMA CEI 0-21 RELATIVE AGLI INVERTER, AI SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA E ALLE PROVE PER I SISTEMI DI ACCUMULO L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

    Nella riunione del 22 dicembre 2016 VISTI: • il regolamento (UE) n. 2016/631 della Commissione Europea del 14 aprile 2016 (di seguito: regolamento (UE) 2016/631); • la legge istitutiva dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95); • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; • il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00); • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 5 luglio 2012); • la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: Testo Integrato Connessioni Attive o TICA); • la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 84/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 84/2012/R/eel); • la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr, e, in particolare, l’Allegato A; • la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2014, 574/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 574/2014/R/eel); • la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2014, 642/2014/R/eel; • la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel, e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: Testo Integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica, periodo di regolazione 2016-2023 o TIQE 2016-2023); • la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e, in particolare, l’Allegato C (di seguito: Testo Integrato Connessioni o TIC); • la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2016, 264/2016/A (di seguito: deliberazione 264/2016/A); 2 • il documento per la consultazione dell’Autorità 27 ottobre 2016, 614/2016/R/eel, (di seguito: documento per la consultazione 614/2016/R/eel) e le relative osservazioni pervenute; • il comunicato dell’Autorità 11 novembre 2016, recante “Modalità e tempistiche per la richiesta di ammissione alla categoria “tecnologie emergenti” ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/631 da parte dei costruttori di gruppi di generazione elettrica”; • la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI EN 50438 (di seguito: Norma europea CEI EN 50438); • la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 (di seguito: Norma CEI 0- 16) e la Variante V2, pubblicata nel mese di luglio 2016 (di seguito: Variante V2 alla Norma CEI 0-16); • la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-21 (di seguito: Norma CEI 0- 21) e la nuova edizione pubblicata nel mese di luglio 2016 (di seguito: nuova edizione della Norma CEI 0-21). CONSIDERATO CHE: • la legge 481/95, nell’istituire l’Autorità, assegna alla medesima il compito di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale e, per quanto qui rileva, il compito di definire le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti pubbliche; • l’Autorità, con il TICA e con il TIC, ha reso obbligatoria, alle imprese distributrici e ai diversi utenti della rete di distribuzione, l’applicazione della Norma CEI 0-16, relativamente alle connessioni alle reti di distribuzione di alta e media tensione, e della Norma CEI 0-21, relativamente alle connessioni alle reti di distribuzione di bassa tensione; • l’Autorità negli scorsi anni, a seguito di successivi aggiornamenti delle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 e in virtù del quadro normativo e regolatorio precedentemente descritto, con proprie deliberazioni ha reso cogenti alcune disposizioni previste dalle medesime Norme CEI definendo, altresì, se e come esse trovino applicazione per utenti già connessi alle reti elettriche; • il Comitato Elettrotecnico Italiano (di seguito: CEI) ha recentemente pubblicato la Variante V2 alla Norma CEI 0-16 e la nuova edizione della Norma CEI 0-21; • con la Variante V2 alla Norma CEI 0-16 si è proceduto, tra l’altro, a: – introdurre precisazioni in merito alla definizione di “sistemi di accumulo”, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 574/2014/R/eel; – precisare alcuni dettagli tecnici e alcuni schemi relativi al posizionamento delle apparecchiature di misura nel caso di sistemi di accumulo; – introdurre lo schema standard del regolamento di esercizio, affinché sia analogo per tutte le imprese distributrici (Allegato U). Tale schema di 3 regolamento prevede, altresì, l’obbligatorietà delle verifiche iniziali in fase di entrata in esercizio e delle verifiche periodiche quinquennali sui sistemi di protezione al fine di garantirne la continua rispondenza ai requisiti previsti; – definire alcune regolazioni del sistema di protezione dei gruppi generatori (Allegato Z); • con la nuova edizione della Norma CEI 0-21 si è proceduto, tra l’altro, a: – introdurre precisazioni in merito alla definizione di “sistemi di accumulo”, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 574/2014/R/eel; – allineare la Norma CEI 0-21 alle disposizioni previste dalla Norma europea CEI EN 50438; ciò, tra l’altro, comporta l’estensione del campo di applicazione delle disposizioni previste per gli utenti attivi anche agli impianti di produzione con potenza nominale inferiore a 1 kW; – aggiornare le prescrizioni relative agli inverter e ai sistemi di protezione di interfaccia; – definire i protocolli di test direttamente applicabili ai sistemi di accumulo e le specifiche per l’esecuzione delle prove (Allegato B bis); – aggiornare lo schema standard del regolamento di esercizio, comprensivo delle verifiche periodiche dei sistemi di protezione (Allegato G); • il CEI ha specificato che l’obbligatorietà delle nuove prescrizioni della nuova edizione della Norma CEI 0-21, per effetto della Norma CEI EN 50438 e dell’Allegato B bis alla medesima Norma CEI 0-21, sarà definita dall’Autorità tramite successivo provvedimento; • il regolamento (UE) 2016/631 istituisce il Codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei gruppi di generazione di potenza maggiore o uguale a 0,8 kW (di seguito: regolamento RfG, Requirements for Generators). Il regolamento RfG è entrato in vigore il 17 maggio 2016 e troverà piena applicazione a decorrere dal 27 aprile 2019. CONSIDERATO CHE: • a seguito della pubblicazione della Variante V2 alla Norma CEI 0-16 e della nuova edizione della Norma CEI 0-21, l’Autorità, con il documento per la consultazione 614/2016/R/eel, ha riportato gli orientamenti in merito a: a) la definizione delle tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizioni tecniche derivanti dalla Norma europea CEI EN 50438 e recepite nella Norma CEI 0-21; b) la definizione delle tempistiche relative alle prove per i sistemi di accumulo in bassa tensione inserite nella Norma CEI 0-21; c) le tempistiche per l’effettuazione delle verifiche periodiche sui sistemi di protezione di interfaccia di cui alle Norme CEI 0-21 e 0-16; d) le disposizioni regolatorie per la connessione di impianti di produzione “plug and play” (impianti di piccolissima taglia collegati all’impianto elettrico di utenza tramite presa); 4 • con riferimento alla lettera a), il documento per la consultazione 614/2016/R/eel ha evidenziato che le nuove disposizioni tecniche derivanti dalla Norma europea CEI EN 50438 per le quali occorre definire specifiche tempistiche per l’applicazione obbligatoria sono quelle relative a: – le prescrizioni relative agli inverter e ai sistemi di protezione di interfaccia; – l’estensione del campo di applicazione delle disposizioni previste per gli utenti attivi anche nel caso di impianti di produzione con potenza nominale inferiore a 1 kW. In particolare, il medesimo documento per la consultazione 614/2016/R/eel ha previsto che le predette disposizioni della nuova edizione della Norma CEI 0-21 siano rese obbligatorie nel caso di richieste di connessione presentate, ai sensi del TICA, dall’1 luglio 2017. Pertanto, nel caso di richieste di connessione presentate, ai sensi del TICA, fino al 30 giugno 2017 potrebbero continuare ad applicarsi le disposizioni della precedente edizione della Norma CEI 0-21, ivi incluso il limite di 1 kW; • con riferimento alla lettera b), il documento per la consultazione 614/2016/R/eel, non ravvisando particolari urgenze, ha previsto che le modalità di prova dei requisiti tecnici e le conseguenti certificazioni in relazione ai sistemi di accumulo in bassa tensione (Allegato B bis della nuova edizione della Norma CEI 0-21) siano rese obbligatorie nel caso di richieste di connessione presentate, ai sensi del TICA, dall’1 luglio 2017. Pertanto, nel caso di richieste di connessione presentate, ai sensi del TICA, fino al 30 giugno 2017 potrebbero continuare ad applicarsi le disposizioni precedentemente previste dalla deliberazione 574/2014/R/eel, secondo le quali il richiedente la connessione è tenuto ad allegare al regolamento di esercizio anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, dal costruttore del sistema di accumulo, attestante che il medesimo sistema è conforme a quanto previsto dalla Norma CEI 0-21; • con riferimento alla lettera c), il documento per la consultazione 614/2016/R/eel, al fine di distribuire temporalmente le verifiche consentendo comunque ai produttori di disporre di un congruo periodo di tempo per la loro effettuazione, ha previsto che le prime verifiche con cassetta prova relè sui sistemi di protezione di interfaccia installati presso utenti attivi, successive all’entrata in vigore del presente provvedimento, siano effettuate: – nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 agosto 2016, entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio; – nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro l’ultima data tra: il 31 marzo 2018 o 5 anni dalla data di entrata in esercizio o 5 anni dalla precedente verifica documentata; – nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012, entro l’ultima data tra: il 31 dicembre 2017 o 5 anni dalla data di entrata in esercizio o 5 anni dalla precedente verifica documentata; 5 – nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, entro l’ultima data tra: il 30 settembre 2017 o 5 anni dalla precedente verifica documentata. La verifica delle regolazioni del sistema di protezione di interfaccia avviene tramite cassetta prova relè nel solo caso dei sistemi di protezione di interfaccia esterni, mentre avviene tramite autotest nel caso dei sistemi di protezione di interfaccia integrati negli inverter (al riguardo, come già evidenziato nel documento per la consultazione 614/2016/R/eel, si ricorda che, nel recepire le disposizioni della Norma europea CEI EN 50438, il limite entro il quale sia possibile integrare il sistema di protezione di interfaccia nell’inverter è stato esteso agli impianti di produzione con potenza fino a 11,08 kW). L’importanza dell’effettuazione di verifiche periodiche sui sistemi di protezione di interfaccia deriva dall’esigenza di disporre di sistemi atti a garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale; l’obbligatorietà e l’uniformazione di tali verifiche periodiche quindi completano il percorso avviato con la deliberazione 84/2012/R/eel. Infine, il medesimo documento per la consultazione 614/2016/R/eel ha previsto, tra l’altro, che: – i gestori di rete, a seguito dell’approvazione del presente provvedimento, segnalino a tutti i soggetti interessati, attraverso il proprio sito internet ovvero attraverso il portale informatico, l’entrata in vigore della medesima deliberazione e le relative disposizioni; – qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche, a seguito di segnalazione del gestore di rete, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) provveda a sospendere l’erogazione degli incentivi (se previsti), nonché l’efficacia delle convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato, in attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale 5 luglio 2012, fino alla comunicazione dell’avvenuta effettuazione della verifica; – rimanga ferma la possibilità, in capo ai gestori di rete e declinata nel regolamento di esercizio, di sospendere il servizio di connessione fino all’avvenuta effettuazione delle verifiche, precisando che l’eventuale sospensione del servizio di connessione possa essere effettuata dai gestori di rete solo previo preavviso e comunque dopo aver lasciato al produttore almeno due ulteriori mesi di tempo, a decorrere dal preavviso, per l’effettuazione delle verifiche; • con riferimento alla lettera d), il documento per la consultazione 614/2016/R/eel ha evidenziato l’opportunità che: – il CEI valuti la possibilità di prevedere, nella Norma CEI 0-21, condizioni tecniche specifiche per la connessione degli impianti di produzione “plug and play”, eventualmente definendo una taglia massima per la loro applicazione, tenendo conto delle specificità di tali prodotti e ferma restando la necessità di garantire la sicurezza delle reti elettriche. Tale semplificazione dovrebbe trovare applicazione nel caso di richieste di connessione presentate, ai sensi del TICA, dall’1 luglio 2017; – siano definite semplificazioni anche dal punto di vista procedurale ed economico, ferma restando l’esigenza di tenere traccia delle predette 6 connessioni, al fine di consentire ai gestori di rete la piena conoscenza degli impianti di produzione connessi alla propria rete elettrica. CONSIDERATO CHE: • tutti i soggetti che hanno trasmesso all’Autorità le proprie osservazioni al documento per la consultazione 614/2016/R/eel condividono, in linea generale, tutti gli orientamenti dell’Autorità, evidenziando altresì quanto descritto nei successivi punti; • con riferimento alla definizione delle tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizioni tecniche derivanti dalla Norma europea CEI EN 50438 (lettera a)) e alla definizione delle tempistiche relative alle prove per i sistemi di accumulo in bassa tensione (lettera b)), alcuni soggetti interessati hanno segnalato l’esigenza di lasciare la facoltà, qualora i dispositivi e/o i sistemi di accumulo degli impianti di produzione siano conformi, di applicare le disposizioni della nuova edizione della Norma CEI 0-21 anche alle richieste di connessione presentate, ai sensi del TICA, prima dell’1 luglio 2017. Al riguardo, alcune imprese distributrici hanno segnalato che la coesistenza di dispositivi e/o i sistemi di accumulo conformi alla nuova edizione della Norma CEI 0-21 e dispositivi e/o i sistemi di accumulo conformi alla precedente edizione della medesima Norma CEI 0-21 potrebbe incrementare la complessità gestionale; • con riferimento alle tempistiche per l’effettuazione delle verifiche periodiche sui sistemi di protezione di interfaccia (lettera c)): – alcune imprese distributrici hanno segnalato la necessità di definire una tempistica per l’invio del sollecito ai soggetti per i cui impianti di produzione risulterebbe che non siano state effettuate le verifiche; – alcuni soggetti interessati hanno segnalato l’esigenza che le verifiche sui sistemi di protezione di interfaccia siano obbligatoriamente effettuate anche quando i medesimi siano sostituiti per guasto e/o malfunzionamento; – alcune imprese distributrici hanno segnalato la necessità di chiarire le date di scadenza delle verifiche periodiche nel caso degli impianti di produzione formati da più sezioni con diverse date di entrata in esercizio; • con riferimento alle disposizioni regolatorie per la connessione di impianti di produzione “plug and play” (lettera d)): – alcune imprese distributrici hanno segnalato che il corrispettivo proposto (30 euro) risulterebbe insufficiente in un’ottica cost reflective; – alcuni soggetti interessati hanno evidenziato la necessità di chiarire se vi sia un numero massimo di impianti di produzione “plug and play” che possano condividere lo stesso punto di connessione, se i medesimi impianti di produzione possano o meno immettere energia elettrica in rete e se sia necessario eventualmente modificare, riprogrammare o sostituire le apparecchiature di misura già installate; 7 – diversi soggetti interessati hanno segnalato possibili integrazioni normative relative alla definizione degli impianti di produzione “plug and play”, alle loro modalità di utilizzo e ai servizi di rete che essi possano prestare; • alcuni soggetti interessati hanno inoltre evidenziato, con riferimento a tematiche non esplicitate nel documento per la consultazione 614/2016/R/eel: – possibili modifiche da apportare alle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21, anche prevedendo più generali semplificazioni per impianti di produzione di piccolissima taglia; – l’assenza di precisazioni in merito alle verifiche periodiche con cassetta prova relè nel caso dei sistemi di protezione generale. RITENUTO OPPORTUNO: • confermare che le disposizioni previste dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21 di recepimento della Norma europea CEI EN 50438 con riferimento: – all’estensione del campo di applicazione delle disposizioni previste per gli utenti attivi anche agli impianti di produzione con potenza nominale inferiore a 1 kW; – alle prescrizioni relative agli inverter e ai sistemi di protezione di interfaccia; – all’Allegato B bis relativo alle prove per i sistemi di accumulo, trovino applicazione nel caso di richieste di connessione presentate, ai sensi del TICA, a decorrere dall’1 luglio 2017, come ipotizzato nel documento per la consultazione 614/2016/R/eel per le stesse motivazioni ivi richiamate; • esplicitare che, nel caso di richieste di connessione presentate, ai sensi del TICA, fino al 30 giugno 2017, è comunque possibile applicare, su istanza del richiedente, le disposizioni previste dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21, qualora i dispositivi e/o sistemi di accumulo degli impianti di produzione siano conformi e certificati secondo le disposizioni della nuova edizione della Norma CEI 0-21; • confermare le tempistiche entro le quali debbano essere effettuate le verifiche periodiche del sistema di protezione di interfaccia con cassetta prova relè ipotizzate nel documento per la consultazione 614/2016/R/eel, nonché le azioni conseguenti alle mancate verifiche, per le stesse motivazioni ivi richiamate, esplicitando che tali verifiche siano obbligatorie nel solo caso di impianti di produzione con potenza superiore a 11,08 kW, sia esistenti sia di prossima realizzazione, in coerenza con quanto previsto dalla Norma europea CEI EN 50438 recepita dal CEI; • esaminare successivamente l’impatto della Variante V2 alla Norma CEI 0-16 sul TIQE 2016-2023, con particolare riferimento alle verifiche periodiche del sistema di protezione generale; • prevedere, inoltre, che, con riferimento alle tempistiche per l’effettuazione delle verifiche periodiche sui sistemi di protezione di interfaccia: – i gestori di rete trasmettano preavvisi al produttore prima di intraprendere le azioni conseguenti alla mancata effettuazione delle verifiche periodiche; – le verifiche sui sistemi di protezione di interfaccia siano effettuate obbligatoriamente anche all’atto della sostituzione dei medesimi nel caso di 8 guasto e/o malfunzionamento, in analogia a quanto già previsto in fase di entrata in esercizio come indicato nel regolamento di esercizio (Allegato U della Variante V2 alla Norma CEI 0-16 e Allegato G della nuova edizione della Norma CEI 0-21); – nel caso di impianti di produzione costituiti da due o più sezioni, anche eventualmente dotate di più sistemi di protezione di interfaccia, ai fini della definizione della periodicità delle verifiche, si faccia riferimento alla data di entrata in esercizio della prima sezione dell’impianto di produzione per la verifica di tutti i sistemi di protezione di interfaccia; • prevedere, con riferimento alle disposizioni regolatorie per la connessione di impianti di produzione di piccolissima taglia (non limitandosi quindi ai soli impianti “plug and play” come indicato in consultazione): – di richiedere al CEI, nell’ambito del protocollo d’intesa di cui alla deliberazione 264/2016/A, una semplificazione della Norma CEI 0-21, anche alla luce del quadro tecnico normativo europeo, eventualmente distinguendo tra impianti di produzione “plug and play” e altri impianti, ferma restando la sicurezza e la prestazione dei servizi di rete essenziali per non comportare criticità sulle reti pubbliche; – che le predette semplificazioni, nell’ambito della Norma CEI 0-21, possano applicarsi per le richieste di connessione presentate, ai sensi del TICA, dall’1 luglio 2017; – di rinviare le modifiche e integrazioni al TICA finalizzate al collegamento degli impianti di produzione di piccolissima taglia, ivi inclusi i “plug and play”, successivamente al completamento delle predette semplificazioni alla Norma CEI 0-21; • dare mandato al Direttore delle Direzione Mercati dell’Autorità di inviare al CEI, per quanto di competenza, le segnalazioni ricevute in merito a possibili modifiche da apportare alle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21, nonché le segnalazioni ricevute in merito agli impianti di produzione di piccolissima taglia DELIBERA Articolo 1 Entrata in vigore delle disposizioni previste dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21 (luglio 2016) per gli impianti di produzione da connettere in bassa tensione 1.1 Le disposizioni previste per gli utenti attivi dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21 trovano applicazione anche agli impianti di produzione di potenza nominale inferiore a 1 kW solo nel caso di richieste di connessione presentate, ai sensi del TICA, dall’1 luglio 2017. 1.2 Nel caso di richieste di connessione di impianti di produzione da connettere in bassa tensione presentate, ai sensi del TICA, dall’1 luglio 2017: 9 a) gli inverter e i sistemi di protezione di interfaccia e le relative dichiarazioni di conformità devono essere conformi alla nuova edizione della Norma CEI 0- 21; b) i sistemi di accumulo devono essere certificati con dichiarazione di conformità secondo le disposizioni previste dall’Allegato B bis della nuova edizione della Norma CEI 0-21. 1.3 Nel caso di richieste di connessione di impianti di produzione da connettere in bassa tensione presentate, ai sensi del TICA, fino al 30 giugno 2017 si applicano tutte le disposizioni previste dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1.1 e 1.2. 1.4 In alternativa a quanto previsto dal comma 1.3, nel caso di richieste di connessione di impianti di produzione da connettere in bassa tensione presentate, ai sensi del TICA, fino al 30 giugno 2017, è comunque possibile connettere impianti di produzione applicando, su istanza del richiedente, tutte le disposizioni previste dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21, ivi incluse quelle di cui ai commi 1.1 e 1.2. Articolo 2 Verifiche periodiche dei sistemi di protezione di interfaccia ai sensi della Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e della nuova edizione della Norma CEI 0-21 2.1 Le verifiche con cassetta prova relè, previste dall’Allegato U della Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e dall’Allegato G alla nuova edizione della Norma CEI 0-21, sono effettuate: a) nel caso di impianti di produzione connessi in media tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i sistemi di protezione di interfaccia; b) nel caso di impianti di produzione connessi in bassa tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè di protezione esterno), dandone comunicazione ai gestori di rete secondo modalità dai medesimi definite. 2.2 Le prime verifiche di cui al comma 2.1 successive all’entrata in vigore della presente deliberazione sono effettuate: a) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 agosto 2016, entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio; b) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro l’ultima data tra: i. il 31 marzo 2018; ii. 5 anni dalla data di entrata in esercizio; iii. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione; 10 c) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012, entro l’ultima data tra: i. il 31 dicembre 2017; ii. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione; d) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, entro l’ultima data tra: i. il 30 settembre 2017; ii. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione. 2.3 I gestori di rete danno evidenza ai soggetti interessati, attraverso il proprio sito internet ovvero attraverso il portale informatico previsto dal TICA, della presente deliberazione e delle relative disposizioni, con particolare riferimento alle verifiche periodiche con cassetta prova relè dei sistemi di protezione di interfaccia. 2.4 In caso di mancata effettuazione delle verifiche di cui ai commi 2.1 e 2.2, il gestore di rete, nel corso del primo mese successivo alla scadenza, invia ai soggetti interessati un ultimo sollecito per l’effettuazione delle medesime, attraverso il portale informatico previsto dal TICA ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata. 2.5 Qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche entro un mese dal ricevimento del sollecito di cui al comma 2.4, fatto salvo quanto già previsto nel caso del regolamento di esercizio sottoscritto dai produttori e dai gestori di rete e quanto previsto dal comma 2.7, il gestore di rete ne dà comunicazione al GSE che provvede a sospendere l’erogazione degli incentivi qualora previsti e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove presenti. 2.6 Nei casi di cui al comma 2.5, a seguito dell’effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.1 e della conseguente comunicazione ai gestori di rete e al GSE, la sospensione dell’erogazione degli incentivi e delle convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato cessa i propri effetti. 2.7 Nei casi di cui al comma 2.5, l’eventuale sospensione del servizio di connessione prevista dal regolamento di esercizio sottoscritto dai produttori e dai gestori di rete può essere effettuata dai medesimi gestori di rete solo previo preavviso e comunque non prima che siano trascorsi due mesi di tempo dal medesimo preavviso. 2.8 Nel caso di sostituzione dei sistemi di protezione di interfaccia per guasto e/o malfunzionamento, devono essere contestualmente effettuate le verifiche di cui al comma 2.1. 2.9 Qualora l’impianto di produzione sia costituito da due o più sezioni, anche eventualmente dotate di più sistemi di protezione di interfaccia, con diverse date 11 di entrata in esercizio, ai fini della determinazione degli obblighi di cui al comma 2.2 si fa riferimento alla data di entrata in esercizio della prima sezione dell’impianto di produzione per la verifica di tutti i sistemi di protezione di interfaccia. Articolo 3 Disposizioni finali 3.1 Viene dato mandato al Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità di porre in essere, in conformità con la normativa in materia di contratti pubblici, le azioni necessarie per richiedere al Comitato Elettrotecnico Italiano, nell’ambito del protocollo d’intesa di cui alla deliberazione 264/2016/A, una semplificazione della Norma CEI 0-21 per gli impianti di piccolissima taglia, anche alla luce del quadro tecnico normativo europeo, eventualmente distinguendo tra impianti di produzione “plug and play” e altri impianti, ferma restando la sicurezza e la prestazione dei servizi di rete essenziali per non comportare criticità sulle reti pubbliche. 3.2 Il Direttore delle Direzione Mercati dell’Autorità invia al Comitato Elettrotecnico Italiano, per quanto di competenza, le segnalazioni ricevute in merito a possibili modifiche da apportare alle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21, nonché le segnalazioni ricevute in merito agli impianti di produzione di piccolissima taglia. 3.3 La presente deliberazione è trasmessa al Comitato Elettrotecnico Italiano. 3.4 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it. 22 dicembre 2016

     

    IL PRESIDENTE Guido Bortoni